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Normativa

Greenwashing in edilizia: dal 27 settembre 2026 stop ai claim ambientali generici su materiali e ristrutturazioni

Il D.Lgs. 30/2026 vieta le etichette 'eco', 'green' e 'carbon neutral' non dimostrabili su prodotti edilizi e servizi di ristrutturazione: ecco cosa cambia per chi acquista o ristruttura casa.

Che cos'è il greenwashing e perché riguarda anche chi ristruttura casa

Il greenwashing consiste nell'attribuire a un prodotto o a un'impresa caratteristiche ambientali più favorevoli di quelle reali, traendo in inganno il consumatore. Nel settore edilizio il fenomeno è diffuso: isolanti termici presentati come 'totalmente ecologici', serramenti definiti 'a zero emissioni', pannelli fotovoltaici descritti come 'carbon neutral', servizi di ristrutturazione etichettati genericamente come 'green' o 'sostenibili'.

Dal 27 settembre 2026 questo tipo di comunicazione commerciale è formalmente vietato in Italia dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva europea 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition) e modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Il decreto era entrato formalmente in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni diventano applicabili e sanzionabili dal 27 settembre 2026.

La norma riguarda chiunque proponga prodotti o servizi a consumatori privati: produttori di materiali edili, rivenditori, imprese di ristrutturazione, installatori di impianti. Interessa, di riflesso, anche proprietari di casa e condomini che devono saper riconoscere le informazioni affidabili da quelle fuorvianti quando scelgono forniture o appaltano lavori.

Cosa vieta esattamente il D.Lgs. 30/2026: le pratiche vietate in edilizia

Il Decreto Legislativo n. 30/2026 modifica la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 20 e seguenti del Codice del consumo) introducendo nuovi divieti assoluti e nuove presunzioni di ingannevolezza. Per il settore edile le novità più rilevanti riguardano:

  • Asserzioni ambientali generiche: termini come 'ecologico', 'verde', 'sostenibile', 'biodegradabile', 'a basso impatto', 'amico dell'ambiente' applicati a materiali isolanti, pitture, serramenti, impianti termici o servizi di ristrutturazione sono vietati se non accompagnati da una prova specifica, pertinente e verificabile relativa a quella esatta caratteristica.
  • Claim riferiti all'intero prodotto per un beneficio parziale: è illecito presentare come 'realizzato con materiale riciclato' un serramento quando la percentuale riciclata riguarda solo una guarnizione o l'imballaggio.
  • Neutralità climatica basata sulla sola compensazione: affermare che un pannello fotovoltaico o un impianto di riscaldamento è 'carbon neutral' o 'a impatto zero' unicamente perché l'impresa acquista crediti di carbonio è espressamente vietato.
  • Etichette di sostenibilità non certificate: bollini 'eco' o simboli 'green' autoprodotti dall'azienda, non fondati su un sistema di certificazione riconosciuto da un'autorità pubblica o da un organismo terzo accreditato, sono illeciti.
  • Dichiarazioni su prestazioni ambientali future prive di piano: annunciare 'Nel 2030 saremo carbon neutral' è ingannevole se non si pubblica un piano realistico con obiettivi misurabili, scadenze, risorse assegnate e verifica periodica indipendente.
  • Requisiti di legge presentati come caratteristica esclusiva: promuovere un materiale come 'privo di sostanze pericolose' quando questa è semplicemente una prescrizione normativa obbligatoria per tutti i prodotti della stessa categoria è una pratica scorretta.

Quali sanzioni rischiano le imprese del settore edile

Il presidio sanzionatorio è affidato principalmente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può agire d'ufficio o su segnalazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie per pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del consumo possono raggiungere:

  • fino a 10 milioni di euro nei casi ordinari;
  • fino al 4% del fatturato annuo globale per infrazioni diffuse che coinvolgono più Stati membri dell'Unione europea.

L'AGCM può inoltre imporre misure correttive (rimozione del messaggio, rettifica pubblica, cessazione della condotta) e, nei casi più gravi, la sospensione temporanea dell'attività.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato il 27 agosto 2026 una circolare interpretativa con le prime indicazioni operative per la fase di adeguamento, riconoscendo un periodo di transizione gestita per i prodotti già immessi in commercio prima del 27 settembre 2026. Per i beni durevoli (tra cui la maggior parte dei materiali da costruzione) le imprese dispongono di sei mesi per adeguare confezioni e materiali promozionali già realizzati, a condizione di poter documentare gli sforzi compiuti in buona fede.

Il consumatore danneggiato da un'asserzione ambientale ingannevole può altresì agire in via civilistica per il risarcimento del danno, soprattutto in caso di acquisto motivato dall'erronea percezione della sostenibilità del prodotto.

Come riconoscere un'informazione ambientale affidabile quando si acquistano materiali o si affidano lavori

Per chi sta pianificando una ristrutturazione, una riqualificazione energetica o l'acquisto di materiali edili, il D.Lgs. 30/2026 offre un criterio di giudizio semplice: chiedere la prova. Un'asserzione ambientale affidabile deve indicare:

  • la caratteristica specifica cui si riferisce (es. trasmittanza termica, percentuale di materiale riciclato, emissioni di CO2 durante la produzione);
  • il perimetro a cui si applica (es. solo il prodotto, solo la fase produttiva, solo l'imballaggio);
  • la fonte della prova (Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPD, certificazione di terzo come Ecolabel UE, marchio FSC, dati di laboratorio accreditato).

Etichette autoprodotte dall'azienda senza riferimento a un sistema di certificazione indipendente, slogan generici come 'ecologico per natura' o 'la scelta green', promesse future senza documenti pubblici di supporto sono segnali di allarme che, dopo il 27 settembre 2026, configurano potenziali illeciti.

Per i servizi di ristrutturazione (cappotti termici, sostituzione serramenti, impianti di riscaldamento a pompa di calore, pannelli fotovoltaici) è possibile richiedere alla ditta esecutrice il libretto d'impianto, le schede tecniche dei prodotti installati e, per l'efficienza energetica, il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato secondo il DM 28 ottobre 2025 (Requisiti Minimi, in vigore dal 3 giugno 2026), che certifica in modo oggettivo le prestazioni raggiunte.

Impatto sui cantieri, sui capitolati e sulla progettazione a Roma e nel Lazio

Le nuove regole sui green claim si applicano alle comunicazioni commerciali verso consumatori privati. Un capitolato tecnico tra imprese o tra committente professionale e appaltatore rimane su un piano diverso, ma lo stesso materiale promosso sul mercato residenziale rientra pienamente nel perimetro del D.Lgs. 30/2026.

A Roma e nel Lazio, dove sono in vigore dal 25 agosto 2026 il Titolo III bis del Regolamento Edilizio (Determ. QI/2126/2026) e i nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025, obbligatori negli appalti pubblici dal 2 febbraio 2026), il quadro si arricchisce ulteriormente: i materiali che il progettista seleziona per gli appalti pubblici devono già essere documentati con Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) e rispettare le percentuali minime di riciclato previste dai Criteri Ambientali Minimi. Le stesse EPD costituiscono oggi la prova documentale più solida anche sotto il profilo del D.Lgs. 30/2026.

Per le imprese edili che operano a Roma e nel Lazio il rischio pratico è duplice:

  1. Verso i consumatori privati: qualsiasi preventivo, depliant, post sui social o pagina del sito aziendale che utilizzi claim ambientali generici senza documentazione è esposto a contestazione dall'AGCM o da associazioni di consumatori;
  2. Verso la stazione appaltante negli appalti pubblici: la mancata produzione delle EPD nei capitolati CAM può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dal contratto.

Conclusioni

Dal 27 settembre 2026 il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 rende operativi in Italia i divieti della Direttiva UE 2024/825 contro il greenwashing. Per il settore edilizio i punti essenziali da ricordare sono:

  • Vietati i claim generici come 'ecologico', 'green', 'sostenibile', 'biodegradabile', 'carbon neutral' su materiali edili, serramenti, impianti e servizi di ristrutturazione, se non supportati da prove specifiche e verificabili.
  • Vietate le etichette di sostenibilità autoprodotte non fondate su sistemi di certificazione di terzi o su atti di un'autorità pubblica.
  • Vietata la neutralità climatica basata solo su compensazioni di CO2 senza riduzione delle emissioni alla fonte.
  • Sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato globale per le infrazioni accertate dall'AGCM.
  • Transizione gestita per 6 mesi per i materiali durevoli già in commercio prima del 27 settembre 2026, a condizione di documentare gli sforzi di adeguamento.
  • Per i proprietari di casa: richiedere sempre EPD, schede tecniche con dati di laboratorio accreditato o certificazioni Ecolabel UE quando si affidano lavori di ristrutturazione o si acquistano materiali.
  • Per le imprese edili: censire sito, e-commerce, cataloghi, preventivi tipo e materiale espositivo, eliminare o specificare le formule ambientali generiche, e coordinare i claim con le EPD già obbligatorie nei CAM Edilizia.

Lo Studio Tecnico Corsi assiste proprietari di casa, condomini e imprese nella redazione di capitolati tecnici conformi ai CAM Edilizia 2026, nella verifica dei requisiti ambientali dei materiali e nella progettazione di ristrutturazioni con documentazione energetica e ambientale aggiornata.

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Fonti e riferimenti normativi

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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