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Normativa

Nuova RTV Facciate 2026: cosa cambia per cappotti termici, condomini e imprese edili

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ultimato la bozza di una nuova Regola Tecnica Verticale sulle facciate degli edifici civili: ancora non è legge, ma anticipa obblighi precisi su materiali isolanti, pannelli compositi e barriere antincendio che riguarderanno chiunque ristrutturi o costruisca.

Cos'è la nuova RTV Facciate e perché interessa i proprietari di casa

Il Gruppo di Lavoro istituito dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con decreto n. 1 del 4 gennaio 2024 ha ultimato nei mesi estivi del 2026 la proposta di nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) sulla prevenzione incendi delle facciate degli edifici civili.

La proposta — disponibile per consultazione tecnica e al vaglio del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'Interno — non è ancora in vigore. Fino alla pubblicazione del relativo Decreto Ministeriale in Gazzetta Ufficiale, il riferimento normativo resta la RTV V.13 «Chiusure d'ambito degli edifici civili» introdotta nel Codice di prevenzione incendi dal DM 30 marzo 2022, integrata dalla circolare VVF n. 11051 del 2 agosto 2022.

Eppure il documento merita attenzione immediata, per almeno due motivi pratici:

  • La direzione tecnica è ormai tracciata: la bozza non sarà stravolta nell'iter di approvazione, e chi progetta una riqualificazione di facciata oggi conviene che tenga conto delle prescrizioni future.
  • Le nuove regole si intrecciano con il Bonus Ristrutturazioni e il Conto Termico: un cappotto termico installato senza considerare la classe di reazione al fuoco potrebbe non essere conforme alla prossima normativa e richiedere interventi correttivi costosi.

Il punto di partenza concettuale è un cambio di approccio radicale: la facciata smette di essere trattata come un semplice involucro e viene considerata un sistema edilizio integrato, composto da rivestimento esterno, isolanti, membrane, intercapedini, serramenti e componenti impiantistici — fotovoltaico incluso.

Sources: Edilportale, settembre 2026; Biblus-ACCA, settembre 2026; LavoriPubblici.it, settembre 2026; Ingenio-web, settembre 2026

Le classificazioni: altezza, destinazione d'uso, affollamento e posizione

La bozza abbandona la classificazione semplificata dell'attuale RTV V.13 e costruisce una matrice a quattro parametri simultanei:

| Parametro | Classi previste | |---|---| | Altezza antincendio | HA (fino a 12 m) · HB (oltre 12 m fino a 18 m) · HC (oltre 18 m) | | Destinazione d'uso | EA residenziale · EB sanitario/infanzia · EC ricettivo · ED uffici · EE commerciale · EF scolastico · EG associativo/sportivo | | Affollamento | OA ≤ 300 · OB 301-500 · OC 501-800 · OD > 800 occupanti | | Posizione | BA (fronti dentro i confini della proprietà) · BB (tutti gli altri casi) |

Dalla combinazione di questi quattro parametri discendono la classe di reazione al fuoco richiesta ai materiali, la necessità di fasce di separazione, le barriere nelle intercapedini e l'eventuale obbligo di prove in larga scala sull'intero sistema di facciata.

Le prescrizioni più severe riguardano gli edifici classificati HC (altezza antincendio superiore a 18 metri) con destinazioni residenziale (EA), sanitaria (EB) o ricettiva (EC): in questi casi tutti i materiali costituenti le pareti esterne devono raggiungere la classe A2-s1,d0 o A1, ossia essere sostanzialmente incombustibili. Sono escluse, tra le eccezioni elencate, le finestre e i relativi telai, le porte, i dispositivi di schermatura solare localizzati, i prodotti per la protezione antincendio, le installazioni elettriche, le membrane di impermeabilizzazione e le guarnizioni.

Per gli edifici classificati HB (tra 12 e 18 metri) il requisito di incombustibilità si estende ai materiali isolanti e ai riempimenti.

Per uffici, attività commerciali, scuole e attività sportive o ricreative sono previste prestazioni graduate in base all'altezza: classe C-s2,d2 o migliore per gli edifici HB e A2-s3,d2 o migliore per gli HC.

Sources: LavoriPubblici.it, settembre 2026; Anaci BAT, settembre 2026; Unione Architetti, settembre 2026

Le novità più impattanti: pannelli vietati, barriere tagliafuoco e fotovoltaico

Tre prescrizioni della bozza meritano attenzione particolare per il loro impatto concreto e immediato sulle scelte progettuali.

1. Divieto assoluto dei pannelli compositi metallici (MCM/ACM)

La proposta vieta l'impiego di materiali metallici compositi nello strato di rivestimento esterno di tutti gli edifici civili rientranti nel campo di applicazione, indipendentemente dall'altezza e dalla destinazione d'uso. Si tratta dei pannelli con anima combustibile — quelli con potere calorifico superiore a 35 MJ/kg secondo la norma EN ISO 1716 — già tristemente noti per il loro ruolo in incendi di grandi edifici avvenuti in Europa. Il divieto è netto e non ammette deroghe legate al numero di piani.

2. Barriere tagliafuoco nelle intercapedini e fasce di separazione

Nei cappotti termici a sistema ETICS e nelle facciate ventilate, la bozza impone l'installazione di barriere orizzontali in corrispondenza di ogni piano (nei casi previsti) e barriere verticali con distanza massima di 20 metri se i materiali interni all'intercapedine sono almeno in classe C-s3,d2, ridotta a 10 metri con prestazioni inferiori. Le barriere devono mantenere la propria funzione per almeno 30 minuti.

Nelle facciate semplici combustibili e nelle facciate continue, per determinate categorie di edifici devono essere realizzate fasce di separazione in corrispondenza della proiezione esterna dei solai e delle pareti di compartimentazione: almeno 1 metro di sviluppo sulla superficie esterna (o in alternativa un aggetto di almeno 0,60 metri), in materiale A2-s1,d0 con resistenza al fuoco E 30-ef.

3. Fotovoltaico integrato in facciata e prove in larga scala

I sistemi fotovoltaici integrati in facciata sono tra le categorie per le quali la bozza prevede prove sperimentali in larga scala sull'intero sistema. Si tratta di una novità tecnica significativa, che impone al progettista di dimostrare il comportamento al fuoco non del singolo pannello ma dell'assemblaggio completo con la stratigrafia dell'edificio.

Sources: Edilportale, settembre 2026; Biblus-ACCA, settembre 2026; Ingenio-web, settembre 2026

Chi è già obbligato ad adeguarsi e chi no: le quattro categorie di intervento

Una delle domande più frequenti riguarda la retroattività: sarà necessario smantellare cappotti già installati o rifare facciate già ristrutturate?

La risposta, almeno nella formulazione attuale della bozza, è no per la mera manutenzione ordinaria, ma sì per alcuni interventi di riqualificazione. La proposta distingue quattro categorie:

  • Nuove costruzioni: obbligo di rispetto integrale della RTV fin dal progetto iniziale, dal giorno in cui il decreto ministeriale entrerà in vigore.
  • Riqualificazioni integrali: l'adeguamento scatta in caso di installazione ex novo di un cappotto termico (sistema ETICS), di una parete ventilata o di sostituzione totale dei rivestimenti. Si tratta della casistica più rilevante per chi decide di intervenire oggi per ottenere il Bonus Ristrutturazioni o il Conto Termico 3.0.
  • Rinnovo della SCIA antincendio per condomini oltre 24 metri (Attività 77 del DPR 151/2011): bisognerà integrare la valutazione del rischio della facciata durante i rinnovi periodici, anche senza opere sulla facciata stessa.
  • Manutenzioni ordinarie: nessun obbligo. Il semplice rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura o il ripristino di cavillature non comportano l'adeguamento della stratigrafia.

È opportuno sottolineare che queste categorie derivano dalla bozza e potranno subire aggiustamenti nell'iter istituzionale. Il Comitato tecnico-scientifico potrebbe restringere o ampliare il campo di applicazione. Tuttavia, il principio di fondo — adeguamento obbligatorio in caso di intervento sostanziale sulla facciata — appare consolidato.

Sources: Anaci BAT, settembre 2026; Unione Architetti, settembre 2026; LavoriPubblici.it, settembre 2026

L'intersezione con i bonus edilizi e i rischi per chi interviene oggi

Il tema si intreccia in modo diretto con due scadenze cruciali per chi è in procinto di avviare lavori:

Il 31 dicembre 2026 è l'ultimo giorno utile per sostenere le spese del Bonus Ristrutturazioni al 50% sulla prima casa (dal 1° gennaio 2027 l'aliquota scende al 36%), dell'Ecobonus al 50% e del Conto Termico 3.0 (DM MASE 7 agosto 2025, contributo a fondo perduto fino al 65% per cappotti termici e isolamento). Molti proprietari e condomini stanno accelerando i cantieri per non perdere la detrazione massima.

Chi in questi mesi installa un cappotto termico su un edificio sopra i 12 metri deve già tenere conto del fatto che:

  • La prossima RTV richiederà barriere tagliafuoco nelle intercapedini: progettarle ora costa molto meno che aggiungerle in seguito.
  • I pannelli compositi metallici (MCM/ACM) saranno vietati: usarli oggi significa esporsi a un futuro obbligo di sostituzione.
  • Nella documentazione della SCIA antincendio per gli edifici già soggetti a controlli VVF, conviene annotare la stratigrafia scelta e la classe di reazione al fuoco dei materiali, in previsione della prossima verifica integrata.

Per i tecnici progettisti, la bozza segnala anche l'obbligo — per determinate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi — di una valutazione del rischio integrata alla facciata che tenga conto di tipologia e stratigrafia, destinazione d'uso, altezza, caratteristiche degli occupanti e sistema di esodo.

Sources: LavoriPubblici.it, settembre 2026; Biblus-ACCA, settembre 2026; Rassegna Ingegneria 61, settembre 2026

Conclusioni: cosa fare adesso e a chi rivolgersi

Riepilogo essenziale

La nuova Regola Tecnica Verticale sulle facciate degli edifici civili è ancora una proposta tecnica e non una norma cogente. Il Codice di prevenzione incendi attualmente vigente resta il DM 3 agosto 2015 con la RTV V.13 introdotta dal DM 30 marzo 2022. Nessun adeguamento immediato è imposto per gli edifici esistenti che non siano oggetto di interventi sostanziali.

I punti da ricordare:

  • La bozza è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro istituito con decreto CNVVF n. 1 del 4 gennaio 2024 ed è al vaglio del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'Interno.
  • Tre classi di altezza antincendio: HA (fino a 12 m), HB (12-18 m), HC (oltre 18 m). I requisiti più severi (materiali A2-s1,d0 o A1) riguardano gli edifici HC con destinazione residenziale, sanitaria o ricettiva.
  • Pannelli compositi metallici con anima combustibile: divieto assoluto di utilizzo come rivestimento esterno per tutti gli edifici nel campo di applicazione, senza distinzione di altezza.
  • Cappotto termico e facciata ventilata: l'installazione ex novo innesca l'applicazione della futura RTV (barriere tagliafuoco obbligatorie nelle intercapedini).
  • Manutenzioni ordinarie: tinteggiatura, spatolatura, ripristino di crepe — nessun obbligo di adeguamento.
  • Condomini oltre 24 metri (Attività 77): al rinnovo della SCIA antincendio occorrerà integrare la valutazione del rischio della facciata.

Azioni concrete da valutare oggi:

  1. Se stai pianificando un cappotto termico o la sostituzione del rivestimento di facciata, chiedi al tuo tecnico di verificare già ora la classe di reazione al fuoco dei materiali previsti in progetto.
  2. Se il tuo edificio ha una SCIA antincendio in scadenza, aggiornala tenendo conto della documentazione sulla stratigrafia della facciata.
  3. Se sei un amministratore di condominio con edificio superiore a 12 metri, raccogli subito la documentazione tecnica relativa ai materiali della facciata: potrebbe servire già al prossimo rinnovo periodico.
  4. Prima di acquistare pannelli isolanti o sistemi di facciata ventilata, verifica con il fornitore le dichiarazioni di prestazione (DoP) e le schede tecniche sulla reazione al fuoco.

Fonti e riferimenti normativi

Lo Studio Tecnico Corsi è disponibile per assistere proprietari di immobili, condomini, imprenditori e progettisti nella valutazione preventiva della propria situazione rispetto alla nuova normativa sulle facciate, nell'aggiornamento delle pratiche di prevenzione incendi e nella pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica in sicurezza.

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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