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Normativa

Prevenzione incendi nei locali commerciali: guida agli adempimenti per bar, ristoranti, saloni e strutture ricettive

Dal DPR 151/2011 alla SCIA antincendio: cosa deve fare il titolare di un'attività aperta al pubblico per essere in regola, con le novità del 2026 sul Tecnico Manutentore Qualificato.

Perché la prevenzione incendi riguarda anche il piccolo esercente

Aprire un bar, un ristorante, un salone di parrucchiere, un centro estetico o una struttura ricettiva significa entrare in un sistema di regole articolato, in cui la prevenzione incendi occupa un posto centrale. Eppure è uno degli adempimenti più spesso trascurati o affrontati in ritardo, con conseguenze che vanno dalla sospensione dell'attività fino alle sanzioni penali a carico del titolare.

Il quadro normativo di riferimento è il DPR 1° agosto 2011, n. 151, che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi e classifica le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (VVF). La norma si applica in modo trasversale: ristoranti, alberghi, negozi di parrucchiere, centri estetici, stabilimenti produttivi artigianali, a seconda delle caratteristiche specifiche del locale, possono tutti rientrare nell'obbligo.

Capire se la propria attività è soggetta, e in quale misura, è il primo passo obbligatorio: da quella verifica discende l'intero percorso di adeguamento.

Come funziona la classificazione in categorie A, B e C

Il DPR 151/2011 suddivide le attività soggette a controlli antincendio in tre categorie, in base alla complessità e al livello di rischio associato:

  • Categoria A: attività a rischio basso o medio-basso, con regole tecniche consolidate. Il titolare presenta la SCIA antincendio senza necessità di esame preventivo da parte dei VVF (es. depositi con superficie modesta, uffici di dimensioni contenute).
  • Categoria B: attività a rischio medio o con specificità tecniche rilevanti. La SCIA va presentata prima dell'apertura; i VVF possono effettuare controlli.
  • Categoria C: attività a rischio elevato o con caratteristiche particolari. Prima dell'apertura occorre ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) tramite un progetto preventivo depositato ai VVF e la successiva visita tecnica.

La classificazione dipende da parametri oggettivi come la destinazione d'uso, la superficie, il numero di posti a sedere, il quantitativo di combustibili presenti, la potenza degli impianti termici e il numero di presenze contemporanee. Ad esempio:

  • Un ristorante con più di 100 posti a sedere o con impianti di produzione di calore superiori a 116 kW rientra tipicamente nelle categorie B o C (voce 74 dell'Allegato I al DPR 151/2011).
  • Un albergo con più di 25 posti letto è sempre soggetto ai controlli VVF (voce 66).
  • Un salone di parrucchiere o centro estetico di piccole dimensioni, senza impianti a gas ad alta potenza e con numero di presenze ridotto, spesso non rientra nell'Allegato I, ma deve comunque rispettare le norme di sicurezza generali previste dal D.Lgs. 81/2008.

Il punto di partenza obbligatorio è la verifica dell'assoggettabilità, che va fatta con l'ausilio di un tecnico abilitato prima ancora di avviare qualsiasi pratica.

La SCIA antincendio: cos'è, quando si presenta e cosa contiene

Per le attività che rientrano nell'Allegato I del DPR 151/2011, l'avvio o la modifica dell'esercizio richiede la presentazione della SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comando VVF competente per territorio, tramite lo sportello telematico www.vigilfuoco.it.

La SCIA antincendio attesta, attraverso documentazione tecnica e asseverazioni firmate da un professionista abilitato, la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi previsti dalla normativa applicabile. I principali allegati alla pratica possono comprendere:

  • Planimetrie quotate con indicazione delle vie di esodo, delle uscite di emergenza e delle compartimentazioni;
  • Schede tecniche degli impianti (rilevazione fumi, estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di evacuazione fumo e calore);
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008;
  • Dichiarazione di corretta installazione e collaudo dei dispositivi di sicurezza.

Nelle attività di categoria C, prima della SCIA è necessario depositare un progetto antincendio ai VVF che lo valutano e, in esito positivo, emettono il parere di conformità; solo dopo si procede ai lavori, alla SCIA e infine alla visita di sopralluogo per il rilascio del CPI.

La SCIA e il CPI non sono atti permanenti: prevedono rinnovi periodici (in genere ogni 5 anni per il CPI) e devono essere aggiornati in caso di modifiche strutturali o impiantistiche che alterino le condizioni di rischio originarie. Chi non rinnova nei termini rischia la decadenza del certificato e l'impossibilità di esercitare legalmente l'attività.

Dal 25 settembre 2026 la manutenzione antincendio cambia: il Tecnico Manutentore Qualificato

Una novità importante, già in vigore ma con effetti operativi a partire dal 25 settembre 2026, riguarda chi può eseguire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio nei luoghi di lavoro e nelle attività aperte al pubblico.

Il DM 1° settembre 2021 (cosiddetto "Decreto Controlli"), confermato dal DM 15 luglio 2025 per quanto riguarda la decorrenza dell'articolo 4, stabilisce che la manutenzione di estintori, idranti, rilevatori di fumo, porte tagliafuoco e tutti i presidi antincendio classificati in 14 categorie (da P1 a P14) deve essere effettuata esclusivamente da Tecnici Manutentori Qualificati (TMQ), cioè professionisti che hanno superato un esame di abilitazione davanti ai Vigili del Fuoco.

Fino al 24 settembre 2026 è ancora valido il Nulla Osta Transitorio (NOT), che consentiva agli operatori già attivi di continuare a lavorare durante la fase di transizione. Dal 25 settembre, chiunque non sia in possesso dell'attestato di Tecnico Manutentore Qualificato non potrà più eseguire legalmente questi interventi.

Per il titolare di un'attività soggetta (ristorante, albergo, centro estetico), questo significa:

  • Verificare che le manutenzioni future siano affidate a soggetti certificati come TMQ per le categorie di presidio presenti nel proprio locale;
  • Conservare e aggiornare il Registro Antincendio con copia delle qualifiche del manutentore che firma gli interventi;
  • Richiedere documentazione aggiornata al proprio fornitore di servizi antincendio prima del 25 settembre 2026.

In parallelo, è entrata in vigore il 9 luglio 2026 la nuova UNI 11224:2026 sui sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio, che aggiorna i criteri di manutenzione e controllo per questi impianti.

Il piano di emergenza e gli obblighi del datore di lavoro: cosa cambia sopra i 50 presenti

Indipendentemente dalla classificazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011, tutti i datori di lavoro sono soggetti al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che impone la valutazione del rischio incendio all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l'adozione di misure di prevenzione e protezione adeguate al livello di rischio.

Una soglia importante è quella delle 50 persone presenti contemporaneamente all'interno del locale. Al di sopra di tale numero, il DM 2 settembre 2021 e il D.Lgs. 81/2008 impongono la redazione di un Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), che deve:

  • Descrivere le procedure operative in caso di incendio o emergenza;
  • Indicare i ruoli e i compiti del personale (addetti antincendio, addetti al primo soccorso);
  • Prevedere e documentare le prove di evacuazione periodiche (almeno una volta l'anno).

Gli addetti antincendio devono aver frequentato uno specifico corso di formazione, la cui durata (4, 8 o 16 ore) dipende dal livello di rischio dell'attività (basso, medio, elevato) come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 e dalla normativa vigente.

Anche la musica dal vivo e l'intrattenimento possono modificare gli obblighi: se diventano prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale deve essere riclassificato come locale di pubblico spettacolo, con regole più stringenti derivanti dal DM 19 agosto 1996 e dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), incluse licenze specifiche e il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS).

Conclusioni: riepilogo degli adempimenti e azioni da intraprendere

La prevenzione incendi nei locali commerciali non è un adempimento una tantum ma un sistema di obblighi continuativi che si aggiornano nel tempo. Di seguito il riepilogo delle azioni fondamentali e delle scadenze da non perdere.

Cosa fare subito (o prima di aprire un'attività)

  1. Verificare l'assoggettabilità al DPR 151/2011 (Allegato I): la classificazione in categoria A, B o C determina l'intero percorso.
  2. Affidare a un tecnico abilitato la redazione del progetto antincendio (dove richiesto) e la presentazione della SCIA antincendio al Comando VVF competente.
  3. Ottenere il CPI (per le attività di categoria C) prima dell'apertura: senza questo documento l'attività non può avviarsi.
  4. Redigere o aggiornare il DVR includendo la valutazione del rischio incendio e, se si superano i 50 presenti contemporanei, predisporre il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  5. Formare gli addetti antincendio con i corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, con durata commisurata al livello di rischio.

Scadenze e novità 2026

  • 25 settembre 2026: scade il Nulla Osta Transitorio (NOT). Da quella data la manutenzione di estintori, idranti e impianti antincendio deve essere affidata esclusivamente a Tecnici Manutentori Qualificati in possesso di attestato VVF (art. 4 DM 1° settembre 2021).
  • 9 luglio 2026: in vigore la nuova UNI 11224:2026 per i sistemi di rivelazione incendio. Aggiornare i contratti di manutenzione con riferimento alla nuova norma.
  • Rinnovo periodico del CPI: in genere ogni 5 anni. Verificare la scadenza del proprio certificato e programmare il rinnovo per tempo.

Sanzioni: l'esercizio dell'attività in assenza di SCIA antincendio o CPI configura l'ipotesi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 139/2006, con sanzioni che possono arrivare alla sospensione dell'attività e, nei casi più gravi, a profili di responsabilità penale.

Lo Studio Tecnico Corsi assiste imprenditori e titolari di attività nella verifica di assoggettabilità, nella redazione della documentazione tecnica antincendio, nella presentazione delle pratiche ai Vigili del Fuoco e nel coordinamento con il SUAP comunale per l'avvio o la regolarizzazione delle attività a Roma e nel Lazio.

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Fonti e riferimenti normativi

  • DPR 1° agosto 2011, n. 151 – Regolamento relativo alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi
  • D.M. 3 agosto 2015 – Codice di prevenzione incendi (e successive modifiche)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
  • DM 1° settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio ("Decreto Controlli")
  • DM 15 luglio 2025 – Proroga al 25 settembre 2026 dell'art. 4 DM 1° settembre 2021
  • UNI 11224:2026 – Sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio: manutenzione e controllo (in vigore dal 9 luglio 2026)
  • Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 – Formazione degli addetti antincendio
  • D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sanzioni)

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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