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Requisiti del locale commerciale: la checklist prima di firmare l'affitto

Destinazione d'uso, agibilità, impianti e requisiti igienico-sanitari: cosa verificare sul locale prima di aprire bar, ristorante, salone o centro estetico, per evitare blocchi burocratici e sanzioni.

Perché il locale viene prima di tutto il resto

Quando si decide di aprire un'attività — un bar, un ristorante, un salone di acconciatura, un centro estetico, una struttura ricettiva — l'istinto è quello di partire dalla burocrazia: aprire la partita IVA, registrarsi alla Camera di Commercio, compilare la SCIA. Ma la sequenza corretta è un'altra.

Il locale deve soddisfare una serie di requisiti prima ancora di poter presentare qualsiasi pratica amministrativa. Se il locale non è idoneo, nessuna procedura amministrativa può renderlo tale retroattivamente. L'errore più comune — e più costoso — è quello di firmare un contratto di locazione o di acquisto senza aver verificato preventivamente la conformità dell'immobile. Le conseguenze possono essere severe: impossibilità di aprire, necessità di lavori imprevisti, sanzioni da parte degli enti di controllo (ASL, Vigili del Fuoco, SUAP, Ispettorato del Lavoro) e, nei casi peggiori, chiusura immediata dell'attività.

Questa guida percorre i requisiti che un locale deve possedere — o acquisire prima dell'apertura — per essere legalmente idoneo a ospitare un'attività commerciale rivolta al pubblico.

Destinazione d'uso e agibilità: i due pilastri urbanistici

Il primo controllo da effettuare riguarda la destinazione d'uso urbanistica del locale, indicata negli atti del titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, DIA) e nel certificato di destinazione urbanistica (CDU, art. 30 DPR 380/2001). Aprire un ristorante in un locale destinato a uso ufficio, o un centro estetico in un magazzino, non è possibile senza prima effettuare un cambio di destinazione d'uso.

Dal 2024, con le modifiche introdotte dal cosiddetto Salva Casa (DL 69/2024, conv. L. 105/2024), il cambio di destinazione d'uso senza opere — o con sole opere in edilizia libera — tra categorie funzionali omogenee è soggetto a SCIA e non a permesso di costruire (art. 23-ter, co. 1-quinquies, DPR 380/2001). Tuttavia, cambio tra categorie non omogenee richiede ancora il permesso. Il Comune può avere proprie norme locali ancora più restrittive: a Roma, ad esempio, nelle zone del centro storico sono vigenti limitazioni specifiche alla somministrazione, per contrastare il fenomeno dell'overtourism.

Il secondo requisito è l'agibilità (già denominata abitabilità per i residenziali), disciplinata dagli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001. Il certificato di agibilità attesta che il locale è idoneo all'uso cui è destinato sotto il profilo edilizio, igienico-sanitario, della sicurezza degli impianti e dell'accessibilità. Senza agibilità il locale non può essere aperto al pubblico. Va verificato che l'agibilità sia riferita alla categoria di uso commerciale prevista e non solo a un uso residenziale o diverso.

Requisiti igienico-sanitari: altezze, aerazione, servizi e superfici

I requisiti igienico-sanitari minimi per i locali adibiti ad attività lavorative e commerciali derivano da diverse fonti normative: il DM 5 luglio 1975 (per residenziale, ma richiamato in via analogica), il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, artt. 63-65 e Allegato IV) e i regolamenti edilizi e igienico-sanitari comunali. A Roma è vigente il Regolamento Edilizio del 2016, integrato dal Regolamento di Igiene che fissa parametri minimi locali.

I parametri da verificare sono:

  • Altezza dei locali: minimo 3 metri per i locali aperti al pubblico (ambienti di lavoro ex All. IV D.Lgs. 81/2008); alcune Regioni e Comuni ammettono altezze ridotte (2,70 m) previa deroga igienico-sanitaria;
  • Superfici minime e rapporto di illuminazione naturale: in genere la superficie finestrata apribile deve essere almeno 1/8 della superficie del locale;
  • Aerazione naturale o meccanica: nei locali senza finestre apribili verso l'esterno (tipici di piani interrati o seminterrati) occorre un sistema di ventilazione meccanica certificata, dimensionato in base al tipo di attività (nelle cucine professionali la normativa tecnica CEI 64-8, sezione 751, classifica la cucina come luogo MARCI — Maggior Rischio in Caso di Incendio — con requisiti aggiuntivi per l'impianto elettrico);
  • Servizi igienici: separati per il pubblico e per il personale, con disimpegno tra il locale wc e le zone di manipolazione degli alimenti. L'assenza di tale disimpegno costituisce una delle non conformità più frequentemente contestate dai Servizi di Igiene delle ASL durante i controlli;
  • Pavimenti, pareti e soffitti: nelle aree di preparazione degli alimenti e nelle attività a contatto con la persona (estetica, acconciatura) le superfici devono essere lavabili, non assorbenti e prive di anfrattuosità.

Per le attività alimentari (bar, ristorante, gastronomia) il quadro si integra con il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene degli alimenti: la struttura stessa del locale deve consentire l'applicazione delle buone pratiche igieniche e del piano di autocontrollo HACCP. Una cucina troppo piccola, senza separazione tra zona sporca e zona pulita, o senza adeguata refrigerazione, può rendere impossibile la registrazione dell'impresa alimentare.

Impianti tecnici: conformità, certificazioni e verifiche periodiche

Un locale commerciale deve essere dotato di impianti tecnici a norma e certificati. La normativa di riferimento principale è il DM 37/2008 (successore della L. 46/1990), che disciplina la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici: impianto elettrico, idrico-sanitario, del gas, di climatizzazione e di ventilazione.

Al termine dell'installazione o della ristrutturazione di un impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità (DiCo), che è il documento che attesta la regolarità dell'impianto. Senza la DiCo l'impianto non è considerato conforme alla legge, indipendentemente da come è stato realizzato.

Le principali verifiche da richiedere prima di rilevare o affittare un locale sono:

  • Impianto elettrico: la DiCo ai sensi del DM 37/2008; per le cucine professionali, verifica del grado di protezione IP delle prese (minimo IP44, IP55 nelle zone a rischio getti d'acqua), distanza dei componenti da lavelli e fornelli, linee dedicate per le grandi utenze. La prima denuncia dell'impianto a INAIL (ex ISPESL) deve avvenire entro 30 giorni dalla messa in funzione, seguita da verifiche periodiche ogni 2 anni per i locali MARCI e ogni 5 anni per gli altri (DPR 462/2001);
  • Impianto del gas e canna fumaria: la DiCo e, per le canne fumarie, la relazione tecnica del progettista. Nelle cucine professionali la canna fumaria deve essere conforme alle norme UNI di riferimento e dotata di sistemi di abbattimento dei fumi;
  • Impianto idrico-sanitario: verifica della presenza di acqua calda nei lavabi destinati al lavaggio delle mani — elemento spesso contestato durante i controlli ASL — e della separazione tra circuiti acqua potabile e acque di scarico;
  • Impianto di climatizzazione e ventilazione: per le attività in locali interrati o privi di aerazione naturale è indispensabile un impianto progettato da un tecnico abilitato con relazione di calcolo.

Requisiti acustici e accesso per i disabili

Due requisiti spesso sottovalutati, ma fonte frequente di contestazioni successive all'apertura, sono quelli acustici e quelli di accessibilità.

Requisiti acustici. Il DPCM 5 dicembre 1997 fissa i valori limite di rumore per le diverse destinazioni d'uso e i parametri di isolamento acustico tra ambienti. Un locale commerciale che genera rumore — cucine con macchinari, musica, impianti di condizionamento, macchinari estetici — deve rispettare i limiti di emissione verso i locali adiacenti e verso l'esterno. Il titolare è responsabile della conformità acustica del locale: se le pareti non isolano a sufficienza, o se il locale si trova in un edificio residenziale, possono essere necessarie opere di isolamento prima dell'apertura. A Roma, il Regolamento per la Prevenzione dell'Inquinamento Acustico vigente disciplina le soglie per le singole zone del territorio comunale.

Accessibilità per le persone con disabilità. Il DPR 503/1996 e il DM 236/1989 impongono che i locali aperti al pubblico siano accessibili alle persone con disabilità motoria. Questo significa: rampe o ascensori in assenza di entrata a livello, porte con larghezza minima di 80 cm (preferibilmente 90 cm), servizi igienici accessibili con le dimensioni minime prescritte, percorsi interni privi di ostacoli. La mancanza di requisiti di accessibilità può comportare il diniego dell'agibilità per uso commerciale e sanzioni.

La SCIA al SUAP e le autorizzazioni accessorie

Una volta verificata e, ove necessario, adeguata la conformità del locale, si può procedere con gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività.

Lo strumento principale è la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune. La SCIA ha efficacia immediata: l'attività può iniziare dal giorno della presentazione, salvo diversa previsione di legge o regolamentare. Il SUAP verifica successivamente la conformità delle dichiarazioni e può disporre la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività se riscontra carenze.

La pratica può essere presentata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), che consente di veicolare in un unico invio telematico: l'apertura della partita IVA, l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'apertura della posizione INPS Gestione Commercianti e la SCIA al SUAP.

Tra le autorizzazioni accessorie che possono essere necessarie, a seconda del tipo di attività:

  • Notifica sanitaria alla ASL (obbligatoria per le attività alimentari ex Reg. CE 852/2004, trasmessa di norma tramite il SUAP);
  • Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (tavolini, dehors, tende) rilasciata dal Comune, a Roma gestita dal Dipartimento SUAR;
  • Comunicazione o autorizzazione per l'insegna luminosa, soggetta a specifiche norme comunali e, nelle aree vincolate, a parere paesaggistico;
  • Adempimenti per la musica e l'intrattenimento: comunicazione SIAE per i diritti d'autore e, se l'attività prevede musica amplificata o spettacolo, eventuale SCIA ex art. 68 TULPS;
  • Requisito professionale SAB (ex REC) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: il titolare o un preposto devono possedere la qualifica abilitante conseguita tramite corso regionale, titolo di studio attinente o esperienza nel settore.

Conclusioni

Aprire un'attività commerciale rivolta al pubblico — un ristorante, un bar, un salone di acconciatura, un centro estetico, una struttura ricettiva — richiede che il locale soddisfi una pluralità di requisiti che nessuna procedura burocratica può sostituire. La sequenza corretta è sempre: prima il locale, poi gli adempimenti amministrativi.

I punti chiave da ricordare:

  • Destinazione d'uso: il locale deve essere urbanisticamente destinato all'uso commerciale previsto, o occorre ottenere il cambio di destinazione prima dell'apertura;
  • Agibilità: deve esistere e riferirsi alla categoria di uso commerciale, non solo residenziale;
  • Requisiti igienico-sanitari: altezze minime (generalmente 3 m per i locali di lavoro), aerazione, servizi igienici separati e dotati di disimpegno, superfici lavabili nelle aree di preparazione degli alimenti o a contatto con il cliente;
  • Impianti certificati: ogni impianto (elettrico, del gas, idrico, di climatizzazione) deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008, con verifica periodica dell'impianto elettrico (ogni 2 anni per i locali MARCI, ogni 5 anni per gli altri, ai sensi del DPR 462/2001);
  • Requisiti acustici: il locale deve isolare acusticamente i rumori generati dall'attività rispetto alle unità adiacenti e all'esterno, nel rispetto del DPCM 5 dicembre 1997;
  • Accessibilità: i locali aperti al pubblico devono essere accessibili alle persone con disabilità motoria (DM 236/1989, DPR 503/1996);
  • SCIA al SUAP: è il titolo abilitativo principale, trasmissibile tramite ComUnica; la notifica sanitaria alla ASL è obbligatoria per le attività alimentari.

Il costo di una perizia tecnica preventiva sul locale è incomparabilmente inferiore a quello di un adeguamento successivo alla firma del contratto di locazione. Lo Studio Tecnico Corsi assiste privati, imprenditori e operatori del settore nella verifica preventiva dei locali, nella redazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie necessarie al cambio di destinazione d'uso, nell'ottenimento dell'agibilità e nella presentazione della SCIA al SUAP.

Fonti e riferimenti normativi:

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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