Patente a crediti: come recuperare i punti persi in cantiere
Le nuove linee guida INL del giugno 2026 stabiliscono regole precise per reintegrare i crediti decurtati attraverso formazione aggiuntiva e investimenti in sicurezza.
Cos'è la patente a crediti e perché si perdono punti
Dal 1° ottobre 2024, in applicazione dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dalla Legge 56/2024), tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere titolari della cosiddetta patente a crediti. Si tratta di un documento elettronico, rilasciato tramite portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti.
Il meccanismo è simile a quello della patente di guida: ogni violazione accertata in materia di salute e sicurezza sul lavoro comporta la decurtazione di un certo numero di crediti. Per continuare a operare legalmente nei cantieri è necessario mantenere un saldo non inferiore a 15 crediti; scendere al di sotto di questa soglia determina la sospensione dell'attività fino al reintegro del punteggio minimo.
Le violazioni che generano la perdita di crediti riguardano, tra l'altro:
- mancata valutazione dei rischi (DVR) e del piano operativo di sicurezza (POS);
- omessa formazione e addestramento dei lavoratori;
- assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- utilizzo di attrezzature non conformi o non adeguatamente mantenute;
- violazioni specifiche relative ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs. 81/2008);
- impiego di lavoratori irregolari o in nero.
Non tutte le violazioni azzerano immediatamente la patente: la gravità e il numero di crediti sottratti variano in funzione del tipo e della reiterazione dell'illecito, come disciplinato dal D.M. 132/2024.
Le nuove linee guida INL: la nota n. 4634 del 24 giugno 2026
Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative alle proprie strutture territoriali per uniformare le procedure di recupero dei crediti. Il riferimento normativo è l'articolo 7 del D.M. 132/2024, che prevede la possibilità di reintegrare fino a un massimo di 15 crediti tramite due canali alternativi o combinabili:
- percorsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- investimenti in tecnologie e sistemi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in cantiere.
La valutazione non è automatica: spetta a una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, a cui possono partecipare anche un referente dell'ASL competente per territorio e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), quando l'impresa aderisca a un Organismo Paritetico.
La Commissione verifica che le misure adottate siano coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione e con le dimensioni e l'organizzazione dell'impresa. Non è sufficiente, quindi, frequentare un qualsiasi corso o acquistare attrezzature generiche: ogni iniziativa deve dimostrare di ridurre concretamente il rischio specifico che ha prodotto la perdita dei punti.
L'istruttoria è soggetta a monitoraggio costante da parte delle strutture centrali INL e INAIL, che si riservano di aggiornare le indicazioni operative in base all'esperienza applicativa (fonte: studioessepi.it).
Come funziona il recupero tramite formazione aggiuntiva
Il primo percorso per recuperare i crediti decurtati è la formazione aggiuntiva, che deve essere distinta e ulteriore rispetto a quella già obbligatoria per legge: i corsi frequentati non possono essere utilizzati contemporaneamente come aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.
I requisiti che la formazione deve rispettare sono i seguenti:
- Soggetti formatori ammessi: devono essere quelli individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; il datore di lavoro non può essere erogatore della formazione.
- Modalità di svolgimento: in presenza o in videoconferenza sincrona (al massimo 30 partecipanti per sessione), quando questa modalità sia ritenuta compatibile con gli obiettivi didattici dalla Commissione.
- Contenuti: stabiliti dalla Commissione in base alle violazioni accertate e devono essere direttamente collegati alle criticità che hanno causato la perdita dei crediti.
- Frequenza minima: almeno il 90% delle ore previste dal programma.
- Verifica finale: superamento di un test con almeno il 70% di risposte corrette.
Il sistema di attribuzione dei crediti formativi si basa su 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto al numero intero. La durata minima del corso viene calcolata con la formula: (30 - crediti rimanenti) x coefficiente, dove il coefficiente oscilla tra 0,8 e 1,5 in funzione della gravità e della varietà delle violazioni commesse.
Al termine del corso, il soggetto formatore rilascia un attestato unico contenente tutti i dati identificativi del partecipante, la tipologia e la durata del corso e la dicitura «valido ai fini del recupero crediti». Il piano formativo può essere articolato in più moduli, consentendo un recupero progressivo e graduale dei punti.
Come funziona il recupero tramite investimenti in sicurezza
Il secondo canale previsto dalla nota INL consiste nella realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso la Commissione verifica che le risorse impiegate siano proporzionate alle dimensioni dell'impresa e che abbiano una concreta capacità di ridurre infortuni e malattie professionali, in relazione alle violazioni specifiche riscontrate.
Le cinque categorie di investimento valutabili dalla Commissione sono:
- Sistemi di rilevamento ambientale: sensori per rumore, gas, temperatura, radiazioni e monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
- DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti: dispositivi dotati di elettronica o sensori integrati; è necessario dimostrare non solo l'acquisto, ma anche il loro effettivo utilizzo da parte dei lavoratori, documentato con evidenza di formazione o addestramento.
- Tecnologie per la sorveglianza sanitaria: cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell'esposizione ad agenti pericolosi.
- Robotica e automazione: sistemi robotici per lavorazioni ad alto rischio (saldatura, movimentazione di materiali tossici) e droni per monitoraggi, campionamenti o ispezioni in contesti pericolosi.
- Tecnologie immersive per la formazione: realtà virtuale, aumentata o mista, anche per simulazioni di emergenza e assistenza da remoto.
Sono ammessi anche gli investimenti realizzati grazie a contributi pubblici.
L'attribuzione dei crediti segue una scala progressiva in funzione dell'importo investito:
| Importo investito | Crediti recuperabili | |---|---| | Da 5.000 a 25.000 euro | 1 credito | | Da 25.001 a 50.000 euro | 3 crediti | | Oltre 50.000 euro | 6 crediti |
Formazione e investimenti possono essere combinati, e il piano di recupero può essere suddiviso in più fasi con riconoscimento progressivo dei crediti.
Le conseguenze delle violazioni sulla sicurezza e l'accesso ai benefici
Il tema del recupero dei crediti si interseca con un ulteriore provvedimento recente: il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2026 del Ministero del Lavoro, che stabilisce quali violazioni in materia di salute e sicurezza e di tutela delle condizioni di lavoro impediscono alle imprese di accedere a incentivi, sgravi contributivi e altri benefici normativi (fonte: studiogadler.it).
Il decreto non introduce nuove sanzioni, ma definisce le conseguenze di violazioni già accertate con provvedimento definitivo. Il periodo di esclusione dai benefici varia da 3 a 24 mesi in funzione della gravità dell'illecito. Tra le fattispecie rilevanti per il settore edile vi sono:
- mancata formazione e sorveglianza sanitaria;
- mancata valutazione dei rischi da agenti chimici, fisici e biologici;
- sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
- impiego di lavoratori irregolari o in nero (caporalato).
L'intreccio tra i due provvedimenti è diretto: un'impresa che perde crediti dalla patente e non li recupera rischia di operare al di sotto della soglia minima di 15 punti, con conseguente sospensione dell'attività; se le violazioni vengono accertate con provvedimento definitivo, si aggiunge anche la perdita temporanea dei benefici contributivi, con un doppio impatto economico sull'impresa.
Conclusioni: riepilogo, azioni da intraprendere e a chi rivolgersi
Il sistema della patente a crediti nei cantieri si è arricchito, nel corso del 2026, di regole operative precise tanto per la prevenzione delle violazioni quanto per il recupero dei crediti persi. Di seguito i punti chiave da tenere a mente:
Riepilogo normativo di riferimento
- Art. 27 D.Lgs. 81/2008 (come modificato dalla L. 56/2024): istituzione della patente a crediti.
- D.M. 132/2024, art. 7: procedura di recupero fino a 15 crediti.
- Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026: linee guida operative per le Commissioni territoriali.
- D.M. Ministero del Lavoro del 22 giugno 2026: violazioni che precludono l'accesso ai benefici contributivi.
Azioni concrete da intraprendere
- Se i crediti residui scendono sotto 15: l'attività in cantiere deve essere sospesa immediatamente. Occorre presentare istanza alla Commissione territoriale INL-INAIL per avviare il percorso di recupero.
- Se i crediti residui sono tra 15 e 25: è opportuno avviare in via preventiva un percorso formativo o un piano di investimento in sicurezza, senza attendere ulteriori decurtazioni.
- Conservare tutta la documentazione: DVR, POS, attestati di formazione, registri delle attrezzature e fatture degli investimenti in sicurezza sono essenziali in sede di Commissione.
- Verificare la coerenza degli interventi: il corso o l'investimento deve essere collegato alla specifica violazione accertata, non generico.
- Pianificare il recupero in più fasi: il percorso può essere articolato in moduli, con attribuzione progressiva dei crediti.
A chi rivolgersi Per presentare l'istanza di recupero crediti occorre contattare la Direzione Interregionale del Lavoro competente per territorio. Per Roma e il Lazio il riferimento è la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il portale per la gestione della patente a crediti è disponibile sul sito INL.
Lo Studio Tecnico Corsi supporta imprese edili, lavoratori autonomi e committenti nell'analisi della propria posizione rispetto alla patente a crediti, nella predisposizione della documentazione tecnica di sicurezza e nell'individuazione degli interventi più adeguati per mantenere o recuperare il punteggio necessario a operare regolarmente nei cantieri.
Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), art. 27 - Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
- D.M. 132/2024 - Modalità di rilascio, sospensione, revoca e recupero crediti della patente a crediti.
- Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026 - Linee guida operative per le Commissioni territoriali INL-INAIL sul recupero dei crediti (testo disponibile sul sito INL e riportato su studioessepi.it e unasf.conflavoro.it).
- D.M. Ministero del Lavoro del 22 giugno 2026 - Violazioni che escludono l'accesso a benefici normativi e contributivi (illustrato su studiogadler.it).
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 - Soggetti formatori ammessi per la formazione valida ai fini del recupero crediti.
- Portale Ispettorato Nazionale del Lavoro - Gestione digitale della patente a crediti.


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