Fondo vittime amianto INAIL 2026: domanda entro il 5 settembre
Indennizzi fino a 329.770 euro per lavoratori e familiari esposti all'amianto nei cantieri navali: tutto quello che c'è da sapere per non perdere la scadenza.
Che cos'è il Fondo vittime amianto e perché è urgente agire ora
L'esposizione all'amianto nei cantieri navali ha lasciato conseguenze gravissime su migliaia di lavoratori e sulle loro famiglie. Per riconoscere un indennizzo a chi ha contratto patologie asbesto-correlate — come il mesotelioma pleurico o l'asbestosi — durante l'attività svolta in favore di società partecipate pubbliche, lo Stato ha istituito un apposito Fondo, disciplinato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34/2023 e successivamente integrato.
Con il decreto interministeriale del 28 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2026, sono state aggiornate le modalità di accesso al Fondo per le annualità 2024 e 2025, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno. La circolare INAIL n. 36 del 7 agosto 2026 ne ha poi definito gli aspetti applicativi e operativi.
La scadenza per presentare la domanda è il 5 settembre 2026, a soli 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Chi non rispetta il termine perde il diritto all'accesso al Fondo per le annualità in questione, senza possibilità di sanatoria.
Chi può fare domanda: lavoratori, eredi e società partecipate
La platea dei soggetti legittimati è articolata e merita attenzione, perché può includere persone che non si rendono conto di rientrare nella misura.
Possono presentare domanda:
- Lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto una patologia asbesto-correlata durante l'attività svolta nei cantieri navali, con applicazione dell'articolo 13 della legge n. 257/1992.
- Lavoratori in appalto, subappalto o somministrazione: chi ha operato nei cantieri navali delle società partecipate pubbliche anche in forza di contratti di appalto o di lavoro somministrato.
- Eredi del lavoratore deceduto, individuati come destinatari del risarcimento nella sentenza o nel verbale di conciliazione.
- Le stesse società partecipate pubbliche, a titolo di rimborso, se hanno già corrisposto il risarcimento ai lavoratori o agli eredi in esecuzione di una sentenza o di una conciliazione e sono prive di manleve o garanzie pubbliche originarie.
Due condizioni imprescindibili devono coesistere al momento della domanda:
- Deve esistere una sentenza esecutiva o un verbale di conciliazione (giudiziale o in sede protetta) relativo al risarcimento dei danni, emesso nel corso dell'annualità di riferimento (2024 o 2025).
- Deve risultare il riconoscimento da parte dell'INAIL del carattere asbesto-correlato della patologia, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992. In assenza di questo riconoscimento, l'accesso al Fondo è precluso anche agli eredi.
Gli importi degli indennizzi: quanto spetta al lavoratore e agli eredi
Gli indennizzi sono determinati in modo tabellare e variano a seconda della gravità della patologia (per i lavoratori) o del numero degli eredi aventi diritto (per i familiari).
Indennizzi per i lavoratori (in base al grado di inabilità riconosciuto dall'INAIL):
| Grado di inabilità | Indennizzo | |---|---| | Fino al 20% | 28.000 euro | | Dal 21% al 40% | 68.000 euro | | Dal 41% al 60% | 120.000 euro | | Dal 61% al 80% | 184.000 euro | | Dall'81% al 100% | 260.000 euro |
Indennizzi per gli eredi (in base al numero di aventi diritto):
| Numero di eredi | Indennizzo | |---|---| | 1 erede | 168.250 euro | | 2 eredi | 235.550 euro | | 3 o più eredi | 329.770 euro |
Gli importi sono quelli ufficialmente fissati dal decreto interministeriale del 28 luglio 2026. L'indennizzo non può comunque eccedere quanto riconosciuto dalla sentenza o dal verbale di conciliazione.
Attenzione: il Fondo ha un limite di spesa di 20 milioni di euro per annualità. Se le domande ammissibili superano le risorse disponibili, gli indennizzi vengono riparametrati proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto, riducendosi rispetto agli importi tabellari indicati.
Come presentare la domanda: procedura, documentazione e canali
La procedura è formale e l'inosservanza delle modalità previste può determinare l'inammissibilità della domanda.
Modalità di presentazione: la domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) alla sede INAIL competente. Non sono ammesse altre modalità.
Scadenza: 5 settembre 2026, a pena di inammissibilità (30 giorni dalla pubblicazione del decreto del 28 luglio 2026, avvenuta il 6 agosto 2026).
Documentazione da allegare:
- Copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o in sede protetta, con indicazione del debitore, dei beneficiari e dell'importo del risarcimento.
- Dichiarazione sostitutiva (per lavoratori ed eredi) che attesta il mancato pagamento del risarcimento da parte della società partecipata.
- Quietanza di avvenuto pagamento (solo per le società partecipate che chiedono il rimborso).
- Documentazione del riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata.
Obbligo di comunicazione contestuale: al momento dell'invio della domanda all'INAIL, il richiedente deve comunicare contestualmente alla società debitrice di aver presentato l'istanza. Analogo obbligo grava sulle società partecipate che presentino direttamente la propria domanda.
Erogazione: l'indennizzo viene corrisposto solo dopo il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'INAIL.
Chi è escluso e gli errori più comuni da evitare
Non tutte le situazioni che coinvolgono l'amianto rientrano in questa specifica misura. Conoscere i limiti del Fondo è fondamentale per evitare domande inutili o, peggio, per non perdere la possibilità di accedere ad altri strumenti di tutela più appropriati.
Non possono accedere al Fondo:
- Lavoratori o eredi che abbiano già ricevuto dalla società partecipata il risarcimento dei danni oggetto della sentenza o del verbale di conciliazione.
- Soggetti per i quali, al momento della domanda, la patologia non sia stata ancora riconosciuta dall'INAIL come asbesto-correlata ai sensi della legge n. 257/1992.
- Lavoratori che abbiano operato in ambiti diversi dai cantieri navali delle società partecipate pubbliche (per essi esistono altri strumenti di tutela, come la rendita INAIL per malattia professionale).
Gli errori più frequenti da evitare:
- Presentare la domanda con modalità diverse dalla PEC (consegna a mano, raccomandata, email ordinaria): la domanda verrebbe dichiarata inammissibile.
- Non allegare la documentazione completa, in particolare la dichiarazione sostitutiva o il riconoscimento INAIL della patologia.
- Dimenticare la comunicazione contestuale alla società debitrice, che è un obbligo autonomo rispetto all'invio all'INAIL.
- Aspettare l'ultimo momento: i sistemi PEC possono essere sovraccarichi nelle ore finali del 5 settembre 2026.
Conclusioni
Il Fondo vittime amianto INAIL per le annualità 2024 e 2025 rappresenta un'opportunità concreta e urgente per lavoratori e famiglie che hanno subito le conseguenze dell'esposizione all'amianto nei cantieri navali delle società partecipate pubbliche. Le risorse a disposizione sono significative — 20 milioni di euro per ciascuna annualità — e gli indennizzi possono raggiungere importi considerevoli, fino a 329.770 euro per i nuclei familiari con tre o più eredi.
I punti essenziali da ricordare:
- Scadenza perentoria: 5 settembre 2026, a pena di inammissibilità.
- Canale esclusivo: domanda a mezzo PEC, con allegati completi.
- Requisiti cumulativi: sentenza esecutiva o verbale di conciliazione (2024 o 2025) e riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata.
- Importi tabellari: da 28.000 a 260.000 euro per i lavoratori; da 168.250 a 329.770 euro per gli eredi.
- Limite di spesa: se le domande superano le risorse disponibili, gli indennizzi vengono proporzionalmente ridotti.
- Comunicazione contestuale: obbligatoria verso la società debitrice al momento dell'invio.
Cosa fare ora: verificare immediatamente il possesso dei requisiti, raccogliere la documentazione necessaria e predisporre la domanda in PEC prima del 5 settembre 2026. In caso di dubbi sulla sussistenza dei presupposti, sull'autenticità della sentenza o sulla correttezza della documentazione, è opportuno rivolgersi tempestivamente a un professionista tecnico o legale esperto in materia di sicurezza sul lavoro e patologie professionali.
Lo Studio Tecnico Corsi è a disposizione per supportare imprese, committenti e lavoratori nella verifica dei requisiti e nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria.
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Fonti e riferimenti normativi
- Circolare INAIL n. 36 del 7 agosto 2026 — istruzioni operative per l'accesso al Fondo vittime amianto (annualità 2024-2025)
- Decreto interministeriale del 28 luglio 2026 (pubblicato in G.U. il 6 agosto 2026) — disciplina gli indennizzi per le annualità 2024 e 2025
- Art. 24, decreto-legge n. 34/2023 — istituzione del Fondo vittime amianto
- Art. 13, legge n. 257/1992 — riconoscimento INAIL delle patologie asbesto-correlate
- Fondo vittime amianto: istruzioni operative per gli anni 2024 e 2025 — Studio Di Battista


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