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Nuovi CAM Edilizia 2026: la sostenibilità entra nel progetto dal 2 febbraio

Dal 2 febbraio 2026 i nuovi Criteri Ambientali Minimi obbligano stazioni appaltanti, progettisti e imprese a integrare LCA, BIM e materiali riciclati fin dalla prima fase progettuale: ecco cosa cambia e cosa fare.

Cosa sono i CAM e perché interessano anche i privati

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti di sostenibilità ambientale che le stazioni appaltanti pubbliche devono obbligatoriamente inserire nei bandi e nei contratti di progettazione e lavori. Non si tratta di una certificazione volontaria: quando un criterio è pertinente all'intervento, la sua applicazione è cogente per legge.

La base giuridica è l'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che impone l'inclusione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali CAM in tutta la documentazione di gara. Ignorare i CAM espone la stazione appaltante a contestazioni, esclusioni e potenziali impugnazioni degli atti.

Anche i privati ne sono indirettamente coinvolti: chi partecipa a gare pubbliche come progettista o impresa deve conoscerli, documentarli e rispettarli; chi investe in opere finanziate con fondi pubblici (PNRR, fondi regionali, contributi ministeriali) li ritrova nelle condizioni di erogazione. Studi tecnici, imprese e committenti pubblici romani e laziali che lavorano su scuole, edifici comunali, edilizia residenziale pubblica e infrastrutture devono pertanto aggiornarsi con urgenza.

Il DM 24 novembre 2025: cosa ha cambiato rispetto al 2022

Il D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed operativo obbligatoriamente dal 2 febbraio 2026, ha abrogato il precedente D.M. 23 giugno 2022 n. 256 riscrivendo le regole per la progettazione e i lavori edilizi pubblici.

La novità più significativa non riguarda solo l'aggiornamento delle soglie ambientali per i singoli prodotti, ma un cambio di paradigma metodologico: la sostenibilità non può più essere trattata come un capitolo documentale da completare a fine progetto, ma deve orientare le decisioni sin dalle prime fasi di impostazione dell'intervento.

Le principali differenze rispetto ai CAM 2022 sono:

  • Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP): gli obiettivi ambientali devono essere definiti dalla stazione appaltante già in questa fase iniziale, prima ancora che il progettista elabori il primo schema tecnico.
  • Analisi del ciclo di vita (LCA) e costo del ciclo di vita (LCC): nei CAM 2022 erano richiamate come approccio generale; nei CAM 2025 diventano attività esplicite da svolgere nelle fasi progettuali a monte, in coerenza con le norme tecniche EN 15978 (edificio) e EN 15804 (prodotti). Non è però previsto un obbligo generalizzato di studio LCA/LCC completo per qualsiasi intervento: la portata dell'analisi dipende dalla tipologia e dalla complessità dell'opera.
  • Relazione CAM: il progettista deve produrre un documento che illustri quali criteri siano applicabili, come siano stati recepiti nelle scelte tecniche e attraverso quali mezzi di prova sarà verificata la conformità in fase esecutiva.
  • Piano di manutenzione: deve essere coerente con gli scenari elaborati attraverso LCA e LCC, estendendo la visione della sostenibilità all'intera vita utile dell'edificio.

BIM e materiali riciclati: i due pilastri della nuova disciplina

Building Information Modeling (BIM): nei CAM 2022 il BIM era un criterio premiante, utile per ottenere punteggio aggiuntivo in gara. Dal 2 febbraio 2026 diventa una clausola contrattuale obbligatoria per i servizi di progettazione che rientrano nella disciplina CAM. Il modello informativo non è più un elaborato aggiuntivo, ma il contenitore nel quale vengono organizzati e aggiornati i dati geometrici, prestazionali, energetici e ambientali dell'opera, inclusi quelli derivanti dall'analisi LCA.

Attenzione: l'obbligo generalizzato di BIM negli appalti pubblici discende comunque dall'articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, che dal 1° gennaio 2025 lo impone per opere con costo presunto superiore a 2 milioni di euro. Al di sotto di questa soglia le amministrazioni possono adottarlo volontariamente.

Materiali e prodotti riciclati: i nuovi CAM ampliano il numero di categorie merceologiche per le quali è richiesta una percentuale minima di materiale riciclato, recuperato o derivante da sottoprodotti. Non bastano dichiarazioni generiche del produttore: servono documenti verificabili come:

  • EPD – Environmental Product Declaration (basate su LCA verificata da terze parti)
  • Certificazione ReMade o ReMade in Italy
  • Certificazione Plastica Seconda Vita
  • Attestazioni conformi alla UNI/PdR 88
  • Ecolabel UE ove applicabile

Questo cambia la filiera: i progettisti devono richiedere ai fornitori le schede ambientali già durante la fase di progettazione e conservarle come documentazione dell'opera.

Regime transitorio e circolare MASE del 10 aprile 2026

Non tutte le procedure in corso al 2 febbraio 2026 sono state immediatamente sottoposte alla nuova disciplina. Il D.M. 24 novembre 2025 ha previsto disposizioni transitorie per tutelare i progetti già sviluppati secondo i criteri del 2022.

La regola generale è la data di avvio della procedura di gara:

  • Gare avviate prima del 2 febbraio 2026: si applica il D.M. 256/2022, purché la procedura fosse già sufficientemente avanzata o il progetto validato secondo la disciplina precedente.
  • Gare avviate dal 2 febbraio 2026 in poi: si applica obbligatoriamente il D.M. 24 novembre 2025.
  • Appalti integrati (progettazione + esecuzione affidati congiuntamente): va verificata anche la disciplina in base alla quale il progetto posto a base di gara è stato redatto, verificato e validato.

Per chiarire le situazioni di confine, il MASE ha emanato la Circolare del 10 aprile 2026, che fornisce indicazioni operative per interpretare correttamente le diverse situazioni temporali e gestire il passaggio tra i due regimi. Stazioni appaltanti e progettisti che si trovano in situazioni ibride devono fare riferimento a questo documento prima di determinare quale CAM applicare.

I testi dei CAM vigenti sono consultabili sul portale ufficiale del MASE.

Obblighi concreti per stazioni appaltanti, progettisti e imprese

La riforma dei CAM coinvolge tre soggetti distinti con responsabilità diverse:

Stazioni appaltanti (Comuni, Province, ATER, scuole, ASL, ecc.):

  • Definire gli obiettivi ambientali nel DIP prima di affidare la progettazione.
  • Inserire obbligatoriamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali CAM nella documentazione di gara (art. 57 D.Lgs. 36/2023).
  • Verificare la conformità dei prodotti e dei processi in fase di esecuzione, attraverso i mezzi di prova indicati nei CAM.
  • Richiedere la Relazione CAM come elaborato del progetto.

Progettisti (ingegneri, architetti, geometri):

  • Impostare LCA e LCC nelle fasi iniziali del progetto, non a posteriori.
  • Predisporre la Relazione CAM documentando le scelte e le eventuali deroghe motivate.
  • Assicurare la coerenza tra progetto, Relazione CAM, modello BIM e piano di manutenzione.
  • Raccogliere dai fornitori la documentazione ambientale dei materiali (EPD, ReMade, ecc.) già in fase progettuale.

Imprese esecutrici:

  • Dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali con prodotti e processi documentati.
  • Conservare la documentazione di conformità durante tutta la fase esecutiva e metterla a disposizione del direttore dei lavori.
  • Verificare con i propri fornitori che i prodotti proposti in offerta soddisfino i requisiti CAM pertinenti al contratto.

Conclusioni

I nuovi CAM Edilizia 2026 rappresentano un cambio strutturale nel modo in cui la sostenibilità ambientale entra nella progettazione e nell'esecuzione delle opere pubbliche. Non si tratta di un semplice aggiornamento di tabelle: il D.M. MASE 24 novembre 2025 (GU n. 281 del 3/12/2025), obbligatorio dal 2 febbraio 2026, trasforma la logica di intervento da una verifica ex post a una scelta progettuale integrata fin dall'origine.

I punti chiave da ricordare:

  • I CAM sono obbligatori in tutti gli appalti pubblici di progettazione e lavori ex art. 57 D.Lgs. 36/2023; non rispettarli espone a contestazioni e impugnazioni.
  • Il DM 256/2022 è abrogato dal 2 febbraio 2026; si applica ancora solo nelle gare avviate prima di quella data.
  • LCA e LCC devono orientare le decisioni progettuali iniziali, non essere prodotte come allegati finali.
  • Il BIM diventa clausola contrattuale obbligatoria per i servizi di progettazione soggetti ai CAM.
  • I materiali riciclati devono essere documentati con EPD, ReMade in Italy, Ecolabel UE o certificazioni equivalenti: non bastano le autodichiarazioni del fornitore.
  • Per le situazioni di confine sul regime transitorio, la Circolare MASE del 10 aprile 2026 è il documento di riferimento.
  • I CAM vigenti sono consultabili sul portale ufficiale del MASE.

Lo Studio Tecnico Corsi assiste professionisti, imprese e amministrazioni pubbliche nell'applicazione dei CAM 2026: dalla verifica del regime applicabile alla procedura, alla redazione della Relazione CAM e all'integrazione con il modello BIM e il piano di manutenzione.

Fonti e riferimenti normativi

  • D.M. MASE 24 novembre 2025 – Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025. In vigore obbligatoriamente dal 2 febbraio 2026. Testo disponibile su MASE – CAM vigenti.
  • D.M. 23 giugno 2022 n. 256 – Precedente disciplina CAM edilizia, abrogata dal D.M. 24 novembre 2025.
  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. In particolare: art. 43 (BIM), art. 57 (CAM obbligatori), Allegato I.7 (Relazione di sostenibilità dell'opera).
  • Circolare MASE del 10 aprile 2026 – Indicazioni operative sul regime transitorio tra i CAM 2022 e i CAM 2025.
  • Norme tecniche di riferimento: EN 15978 (valutazione della sostenibilità delle costruzioni – edificio), EN 15804 (regole di categoria di prodotto per i prodotti da costruzione – EPD).
  • Fonti editoriali consultate:
  • Unionearchitetti.com – CAM edilizia 2026: regole operative per progettazione, BIM e LCA (25 agosto 2026)
  • LeRistrutturazioni.it – Criteri Ambientali Minimi: cosa è cambiato dal 2 febbraio 2026 (25 agosto 2026)
  • Edilportale.com – CAM edilizia 2026: cosa cambia per i progettisti (25 agosto 2026)

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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