Legge 152/2026: tre misure urgenti per edilizia e appalti pubblici
In vigore dal 21 agosto 2026, il decreto convertito introduce liquidità per le imprese in cantiere, ammortizzatori sociali potenziati per i lavoratori edili e nuovi fondi per le case popolari: guida operativa per imprese, tecnici e committenti.
Il quadro normativo: cos'è e quando entra in vigore la Legge 152/2026
Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107 — comunemente chiamato Decreto Infrastrutture — è stato convertito in legge dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 come Legge 7 agosto 2026, n. 152. Il provvedimento è in vigore dal 21 agosto 2026.
L'obiettivo dichiarato del decreto è duplice: accelerare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e introdurre misure di sostegno urgenti per il settore edilizio e delle infrastrutture, colpito dal rialzo dei prezzi di materiali da costruzione, carburanti ed energia connesso ai conflitti geopolitici in corso.
Il testo originario del DL 107/2026 è stato approvato con modifiche sostanziali in sede di conversione: le novità più rilevanti per il settore edilizio riguardano tre ambiti distinti — gli appalti pubblici di lavori, gli ammortizzatori sociali per le imprese edili e le risorse PNRR per l'edilizia residenziale pubblica — che vengono analizzati nelle sezioni seguenti.
Appalti pubblici di lavori: sospensione del recupero dell'anticipazione (art. 1-bis)
La misura più attesa dalle imprese è contenuta nell'art. 1-bis della Legge 152/2026, introdotto durante l'iter parlamentare di conversione.
In termini semplici, quando un'impresa aggiudica un appalto pubblico di lavori riceve dall'ente committente — la cosiddetta stazione appaltante — una anticipazione del prezzo contrattuale (pari, di regola, al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023). Questa somma viene poi progressivamente recuperata con trattenute applicate sulle rate di pagamento dei lavori eseguiti, i cosiddetti stati di avanzamento lavori (SAL).
Il nuovo art. 1-bis consente alle stazioni appaltanti di sospendere temporaneamente il recupero di questa anticipazione, su richiesta motivata dell'impresa, al fine di garantirle maggiore liquidità in un momento di forte pressione sui costi. Le condizioni stabilite dalla norma sono le seguenti:
- la sospensione non è automatica: deve essere richiesta dall'appaltatore con istanza motivata;
- la stazione appaltante valuta la richiesta e mantiene un margine di discrezionalità;
- la durata è limitata al tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026;
- la sospensione si applica solo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- restano esclusi gli appalti finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR;
- sono esclusi i contratti di servizi e di forniture: la norma riguarda esclusivamente i contratti di lavori già in corso di esecuzione.
Per le imprese edili laziali e romane impegnate in appalti pubblici (manutenzioni, ristrutturazioni di scuole, edifici pubblici, infrastrutture stradali) si tratta di uno strumento concreto per evitare crisi di liquidità nel secondo semestre 2026.
CIGO straordinaria per l'edilizia: le agevolazioni luglio-dicembre 2026 (art. 6)
L'art. 6 della Legge 152/2026 (già presente nel testo originario del DL 107/2026 e illustrato dall'INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026) introduce un regime temporaneo di favore per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) nel settore edile.
La misura si rivolge ai datori di lavoro dell'edilizia e affini, del settore lapideo e delle escavazioni (rientranti nel campo di applicazione della CIGO ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. m), n) e o) del D.Lgs. 148/2015) che nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 subiscono sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), tra cui le difficoltà di approvvigionamento di materiali e le conseguenti interruzioni di cantiere.
I vantaggi concreti rispetto al regime ordinario sono tre:
- Neutralizzazione dei periodi: le settimane di CIGO fruite per questi eventi non vengono conteggiate ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. In pratica, il "plafond" di cassa integrazione dell'impresa resta intatto per eventuali future necessità;
- Nessun contributo addizionale: l'impresa è esonerata dal versamento del contributo addizionale normalmente dovuto;
- Nessuna anzianità minima richiesta: non si applica il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa dei dipendenti presso l'unità produttiva.
Le domande devono essere presentate con le consuete modalità telematiche INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione (ad esempio, per un cantiere fermato a luglio, la domanda va inviata entro il 31 agosto 2026).
200 milioni PNRR per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (art. 13-bis)
La terza misura rilevante per il settore edilizio è contenuta nell'art. 13-bis, introdotto in sede di conversione, che rimodula le risorse del PNRR nell'ambito della proposta italiana di riprogrammazione del Piano.
Sono stati stanziati 200 milioni di euro per lo strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). Si tratta di fondi che si affiancano alle risorse già previste dal Piano Casa 2026 (L. 116/2026) per il recupero degli alloggi ERP inagibili, concentrandosi specificamente sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di edilizia popolare.
Si segnala, nello stesso art. 13-bis, il potenziamento di altri tre investimenti PNRR correlati al settore delle costruzioni e dell'energia:
- 576,29 milioni di euro per le infrastrutture idriche (acquedotti, fognature, depurazione);
- 246 milioni di euro per le rinnovabili nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e per l'autoconsumo;
- 31,65 milioni di euro per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.
Per le ATER e i Comuni del Lazio, questi fondi rappresentano una opportunità concreta di finanziamento per interventi di riqualificazione del patrimonio ERP, che potranno essere messi a gara nei prossimi mesi con specifici bandi ministeriali.
Cosa cambia per chi non partecipa ad appalti pubblici: l'art. 13-ter e il Codice degli incentivi
Per i proprietari privati, i condomini e le imprese non impegnate in appalti pubblici, la Legge 152/2026 introduce una norma di minor impatto immediato ma di rilevanza strategica futura: l'art. 13-ter ha modificato l'art. 21 del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025) inserendo disposizioni volte a valutare e prevenire la duplicazione o sovrapposizione di agevolazioni fiscali.
In termini pratici, chi oggi accumula più incentivi sullo stesso intervento edilizio (ad esempio, Bonus Ristrutturazioni più Conto Termico, o Ecobonus più contributo regionale) dovrà prestare maggiore attenzione alla verifica di cumulabilità tra le misure, in quanto il Codice degli incentivi — rafforzato da questa modifica — orienta la futura normativa verso criteri di esclusione dei doppi benefici.
Si tratta di una disposizione-quadro, non immediatamente operativa per singoli interventi, ma che anticipa una tendenza normativa che il legislatore intende rendere strutturale: il controllo della cumulabilità degli incentivi sarà un tema crescente anche per i tecnici che redigono computi metrici e asseverazioni per i propri clienti.
Conclusioni: riepilogo, dati chiave e azioni da intraprendere
La Legge 7 agosto 2026, n. 152 (conversione del DL 107/2026, in vigore dal 21 agosto 2026) rappresenta un provvedimento urgente di sostegno al settore edilizio in un momento di forte pressione sui costi. Di seguito i punti essenziali da ricordare.
Dati chiave:
- Legge in vigore: 21 agosto 2026 (GU n. 192 del 20 agosto 2026);
- Sospensione anticipazione SAL: facoltativa, su richiesta, fino al 31 dicembre 2026, esclusi appalti PNRR (art. 1-bis, riferimento normativo: art. 125 D.Lgs. 36/2023);
- CIGO straordinaria edilizia: periodo agevolato 1° luglio – 31 dicembre 2026 (EONE), domande entro il mese successivo all'evento (art. 6; messaggio INPS n. 2418/2026);
- Risorse PNRR per ERP: 200 milioni di euro per efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica (art. 13-bis);
- Modifica Codice incentivi: art. 13-ter, prevenzione cumuli di agevolazioni (D.Lgs. 184/2025, art. 21).
Azioni da intraprendere:
- Imprese edili impegnate in appalti pubblici con difficoltà di liquidità: verificare con il proprio legale o consulente la possibilità di presentare istanza di sospensione del recupero dell'anticipazione alla stazione appaltante, motivando l'impatto del caro-prezzi;
- Imprese del settore edile, lapideo e affini: verificare se sussistono interruzioni di cantiere classificabili come EONE nel periodo luglio-dicembre 2026 e presentare le domande CIGO entro i termini (telematicamente, tramite portale INPS);
- ATER, Comuni e soggetti gestori ERP nel Lazio: monitorare i bandi che saranno pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere ai 200 milioni destinati all'efficientamento energetico;
- Privati e condomini: farsi assistere da un tecnico qualificato nella verifica di cumulabilità degli incentivi, alla luce dell'evoluzione del Codice degli incentivi.
Lo Studio Tecnico Corsi è a disposizione di imprese, committenti pubblici e privati, condomini e professionisti per l'analisi delle opportunità offerte dalla Legge 152/2026 e per la redazione delle documentazioni tecniche necessarie.
Fonti e riferimenti normativi
- Legge 7 agosto 2026, n. 152 — Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 — testo integrale del DL 107/2026 coordinato con la legge di conversione;
- Normattiva — L. 152/2026 — testo vigente;
- Art. 125 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) — disciplina dell'anticipazione del prezzo negli appalti pubblici;
- Art. 10, c. 1, lett. m), n) e o), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 — campo di applicazione della CIGO per il settore edile;
- Messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 — istruzioni operative sulla CIGO straordinaria per il settore edilizio (art. 6 DL 107/2026);
- D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi), art. 21, come modificato dall'art. 13-ter della L. 152/2026;
- Confapi Roma — Periodico informativo 31 luglio 2026 — analisi delle misure del DL 107/2026 per le imprese edili;
- Quotidiano piu' — DL Infrastrutture, pubblicata la legge di conversione — sintesi delle principali novità della L. 152/2026.


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