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Aggiornamento ISTAT del canone di locazione 2026: guida operativa per proprietari e inquilini

Con l'indice FOI di luglio 2026 al +2,8% (+2,1% al 75%), i proprietari possono rivalutare l'affitto: ecco come farlo correttamente, quando non è possibile e gli errori più comuni da evitare.

Cos'è l'adeguamento ISTAT e perché interessa i proprietari di casa

Ogni anno l'ISTAT pubblica la variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai e Impiegati (FOI), il parametro di riferimento per l'aggiornamento del canone di locazione nei contratti abitativi regolati dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

A luglio 2026 la variazione annuale (luglio 2025 – luglio 2026) è risultata pari al +2,8%, mentre il dato al 75% — la percentuale più frequentemente prevista dai contratti di locazione abitativa a canone libero — si attesta al +2,1% (più precisamente 2,100%, fonte: Confedilizia – Indice ISTAT 2026 e affittocasa.info).

In termini concreti: un proprietario che incassa un canone mensile di 1.000 euro può richiedere un aggiornamento fino a 21 euro al mese (applicando il 75%) o fino a 28 euro al mese (applicando il 100%, se il contratto lo prevede). L'importo è modesto se preso isolatamente, ma cumulato su dodici mensilità rappresenta rispettivamente 252 euro o 336 euro annui in più, non trascurabili per chi gestisce più immobili o per chi ha canoni più elevati.

L'istituto è disciplinato dall'art. 24 della Legge 392/1978 e richiamato dalla Legge 431/1998. La sua applicazione pratica — apparentemente semplice — nasconde tuttavia diverse insidie che ogni proprietario deve conoscere prima di inviare la comunicazione all'inquilino.

Come si calcola correttamente l'aggiornamento del canone

Il meccanismo di calcolo segue una sequenza precisa che non ammette approssimazioni.

1. Verificare la clausola di indicizzazione nel contratto Il primo passo è leggere attentamente il contratto: l'aggiornamento ISTAT non è automatico, ma deve essere espressamente previsto da una clausola contrattuale. Se il contratto non la contiene, l'adeguamento non può essere richiesto unilateralmente.

La clausola stabilisce inoltre in quale misura applicare la variazione:

  • 75% della variazione ISTAT: la formula più diffusa nei contratti a canone libero 4+4 stipulati secondo la Legge 431/1998;
  • 100% della variazione ISTAT: prevista da alcuni contratti, in genere quelli più datati;
  • Misura diversa (es. 80%): percentuale comunque lecita, purché pattuita tra le parti.

2. Individuare il mese di riferimento L'indice da utilizzare non è necessariamente quello dell'ultimo mese disponibile: occorre confrontare il mese corrispondente all'anniversario contrattuale. Se il contratto è iniziato a luglio 2021 e oggi si compie il quarto anno, si utilizzerà la variazione luglio 2025 – luglio 2026, pari al 2,8%.

3. Applicare la percentuale al canone in corso Il calcolo si effettua moltiplicando il canone mensile attualmente in vigore (non quello originario del contratto) per la percentuale spettante. Se il canone è stato già adeguato negli anni precedenti, la base di calcolo è il canone già rivalutato.

Esempio pratico:

  • Canone mensile in corso: 900 euro
  • Variazione ISTAT luglio 2025 – luglio 2026: 2,8%
  • Percentuale contrattuale: 75%
  • Adeguamento: 900 × (2,8% × 75%) = 900 × 2,1% = 18,90 euro/mese
  • Nuovo canone mensile: 918,90 euro

4. Non anticipare la richiesta L'aggiornamento non può essere chiesto in anticipo rispetto all'anniversario contrattuale, né con effetto retroattivo a partire da mesi precedenti alla comunicazione. La rivalutazione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'inquilino.

Come si comunica all'inquilino e qual è la forma corretta

La comunicazione dell'aggiornamento del canone richiede forma scritta tracciabile. Le modalità più utilizzate e consigliate sono:

  • Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R): la forma tradizionale, che garantisce la prova della data di ricevimento;
  • PEC (Posta Elettronica Certificata): equivalente alla raccomandata A/R, purché l'inquilino abbia fornito un indirizzo PEC o accetti esplicitamente questo canale;
  • Email con ricevuta di lettura o posta certificata: meno sicura, ma utilizzata nella prassi quando le parti hanno concordato di comunicare in forma digitale.

La comunicazione deve contenere almeno:

  1. L'indicazione del contratto di riferimento (data, immobile, parti);
  2. Il mese e anno dell'indice ISTAT utilizzato;
  3. La variazione percentuale (dato pubblicato da ISTAT e percentuale applicata secondo contratto);
  4. Il nuovo importo del canone mensile a partire dalla data di decorrenza;
  5. La data dalla quale l'aggiornamento è dovuto.

Non è richiesta alcuna autorizzazione o approvazione da parte dell'inquilino: se il contratto prevede la clausola di indicizzazione, il proprietario non deve attendere il consenso del conduttore per applicare l'aggiornamento. L'inquilino ha tuttavia il diritto di contestare il calcolo se ritiene che sia errato.

Si raccomanda di conservare copia della comunicazione e della ricevuta, poiché potrebbero essere necessarie in caso di controversia.

Quando l'aggiornamento ISTAT non spetta: la cedolare secca e altri casi di esclusione

Il principale caso in cui l'adeguamento ISTAT non può essere applicato riguarda i contratti per i quali il proprietario ha optato per il regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011).

Chi sceglie la cedolare secca — sia al 21% per i contratti a canone libero, sia al 10% per quelli a canone concordato — deve rinunciare, per tutta la durata dell'opzione, all'aggiornamento del canone, compreso quello legato alla variazione ISTAT. Questa rinuncia è una condizione legale del regime agevolato e non è derogabile. La comunicazione di rinuncia deve essere trasmessa all'inquilino con raccomandata A/R o PEC prima dell'inizio di ogni anno contrattuale per il quale si mantiene l'opzione, salvo che la rinuncia sia già esplicitata nel contratto.

Se il proprietario revoca la cedolare secca in un determinato anno (comunicando la revoca all'Agenzia delle Entrate tramite modello RLI), può tornare ad applicare l'aggiornamento ISTAT a partire dall'annualità successiva.

Altri casi in cui l'adeguamento non spetta o va verificato con attenzione:

  • Contratti a canone concordato (3+2): l'aggiornamento ISTAT è previsto, ma il canone deve rimanere entro le fasce stabilite dagli Accordi Territoriali. A Roma gli Accordi vigenti sono stati rinnovati e prevedono fasce aggiornate zona per zona;
  • Contratti privi di clausola di indicizzazione: nessun diritto all'aggiornamento;
  • Contratti transitori e per studenti universitari: soggetti a regole specifiche, con canoni già calmierati;
  • Contratti con l'inquilino in mora: la giurisprudenza non preclude formalmente l'aggiornamento, ma è opportuno valutare attentamente la situazione prima di procedere.

Gli errori più frequenti dei proprietari e come evitarli

Nella pratica quotidiana si riscontrano alcuni errori ricorrenti che possono rendere l'aggiornamento nullo o contestabile:

  • Applicare l'aggiornamento senza clausola contrattuale: l'errore più grave. Se il contratto non prevede l'indicizzazione, il proprietario non ha diritto all'adeguamento e l'inquilino può rifiutare il maggiore importo;
  • Usare l'indice sbagliato: bisogna confrontare il mese corrispondente all'anniversario contrattuale, non l'ultimo dato disponibile. Se il contratto è iniziato a marzo, si utilizza la variazione marzo-marzo e non luglio-luglio;
  • Applicare il 100% quando il contratto prevede il 75%: l'eccedenza non è dovuta. L'inquilino ha diritto di versare solo quanto contrattualmente stabilito;
  • Chiedere l'aggiornamento durante la cedolare secca: l'eventuale maggiore importo incassato può esporre il proprietario a contestazioni da parte dell'inquilino e, in caso di giudizio, a restituire le somme percepite in eccesso;
  • Omettere la comunicazione scritta e incassare il maggiore importo senza preavviso: l'adeguamento decorre dalla comunicazione all'inquilino, non dal mese in cui matura il diritto. Incassare somme maggiori senza comunicazione scritta può generare conflitti;
  • Calcolare la variazione sul canone originario anziché su quello in vigore: se il canone è già stato adeguato in anni precedenti, la base di calcolo è il canone rivalutato, non quello iniziale del contratto.

Conclusioni

L'aggiornamento ISTAT del canone di locazione è uno strumento legittimo e utile per i proprietari che vogliono mantenere il valore reale del loro affitto nel tempo. Con l'inflazione che nel 2026 si è mantenuta su livelli superiori al 2,5% su base annua, il mancato adeguamento significa una progressiva perdita del potere d'acquisto del canone.

I dati chiave da ricordare per l'aggiornamento 2026:

| Mese di riferimento | Variazione annuale (FOI) | Al 75% | |---|---|---| | Giugno 2026 | 2,9% | 2,175% | | Luglio 2026 | 2,8% | 2,100% |

Le azioni concrete da intraprendere:

  1. Verificare il contratto per accertare la presenza e il contenuto della clausola di indicizzazione;
  2. Identificare il mese anniversario e recuperare l'indice ISTAT corrispondente dal sito Confedilizia o ISTAT;
  3. Calcolare il nuovo canone applicando la percentuale corretta al canone attualmente in corso;
  4. Verificare il regime fiscale: se si è optato per la cedolare secca, l'aggiornamento non è applicabile;
  5. Inviare comunicazione scritta all'inquilino (raccomandata A/R o PEC) prima di richiedere il nuovo importo.

Per chi affitta immobili a Roma, è opportuno tenere anche conto degli Accordi Territoriali vigenti per i contratti a canone concordato (3+2), che fissano fasce di canone per zona e condizionano l'accesso alle agevolazioni fiscali (cedolare secca al 10%, riduzione IMU).

Lo Studio Tecnico Corsi è disponibile per assistere proprietari e investitori nella verifica dei contratti in corso, nel calcolo dell'adeguamento e nella gestione delle pratiche connesse agli immobili in locazione a Roma e nel Lazio.

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Fonti e riferimenti normativi

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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