Modello Unico FER: obbligo di comunicazione per fotovoltaico e pompe di calore in edilizia libera
Da agosto 2026 chi installa pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo o pompe di calore deve inviare al MASE una comunicazione entro 5 giorni: ecco come funziona, chi è coinvolto e cosa fare se l'impianto è già installato.
Che cos'è il Modello Unico FER e perché è stato introdotto
A partire da agosto 2026 è pienamente operativo un nuovo adempimento che riguarda chiunque installi nel proprio immobile un impianto a fonti rinnovabili in edilizia libera: il Modello Unico FER, previsto dal D.Lgs. 190/2024 (il cosiddetto Testo Unico FER) e attuato da un apposito decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
L'obiettivo del provvedimento è alimentare il Sistema Informativo Nazionale degli Impianti a Fonti Rinnovabili, una banca dati pubblica prevista dalla disciplina europea e nazionale che consente allo Stato di monitorare la diffusione delle rinnovabili sul territorio, di pianificare la rete elettrica e di aggiornare le statistiche energetiche.
In parole semplici: ogni volta che un pannello fotovoltaico, una pompa di calore, un sistema di accumulo o qualsiasi altro impianto FER viene messo in funzione nell'ambito dell'edilizia libera (senza cioè che sia necessario un permesso di costruire o una SCIA), il proprietario o l'impresa installatrice deve comunicare al MASE la costruzione e la messa in funzione dell'impianto. Non si tratta di una nuova autorizzazione, ma di una comunicazione a posteriori a scopo censitario.
Quali impianti rientrano nell'obbligo e chi deve adempiere
L'obbligo di comunicazione tramite Modello Unico FER riguarda tutti gli impianti a fonti rinnovabili realizzati in edilizia libera e presenti nell'Allegato A al D.Lgs. 190/2024. A titolo esemplificativo, rientrano nella casistica:
- Impianti fotovoltaici installati su tetti, facciate o pertinenze di edifici residenziali e commerciali;
- Sistemi di accumulo (batterie) abbinati o meno a impianti fotovoltaici;
- Pompe di calore per la climatizzazione invernale ed estiva;
- Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Ogni altra tipologia di impianto FER ricompresa nell'Allegato A.
Soggetti obbligati all'invio sono:
- Il committente (il proprietario dell'immobile o chi ha commissionato i lavori);
- oppure l'impresa installatrice, se espressamente delegata dal committente.
Nel caso di impianti che combinano più tecnologie — ad esempio un fotovoltaico con sistema di accumulo e pompa di calore — il medesimo Modello Unico va compilato in tutte le sezioni corrispondenti alle singole componenti, evitando così comunicazioni separate per ogni tecnologia installata.
Attenzione: la comunicazione del Modello Unico FER non sostituisce né esaurisce gli altri adempimenti eventualmente dovuti: rimangono distinti e autonomi gli eventuali titoli edilizi o paesaggistici (es. autorizzazione in zona vincolata), le procedure di connessione alla rete elettrica con il gestore (Enel, Terna, distributori locali) e ogni altro obbligo previsto dalla normativa di settore.
Il termine di 5 giorni e il regime transitorio per gli impianti già installati
Il termine ordinario per l'invio della comunicazione è entro 5 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto. Questo significa che dall'istante in cui l'impianto viene avviato e comincia a produrre energia o a fornire la sua funzione, decorrono cinque giorni di calendario entro i quali il Modello Unico deve essere trasmesso.
Il legislatore ha però previsto un periodo transitorio a favore di chi ha già installato un impianto prima del 17 luglio 2026. Per tutti gli impianti entrati in funzione fino a quella data, il termine per regolarizzare la propria posizione è di 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. Questo significa che i proprietari di impianti già installati e funzionanti non sono in regola automaticamente: devono comunque procedere all'invio del Modello Unico entro tale finestra temporale.
Si tratta di un numero potenzialmente molto elevato di immobili: in tutta Italia negli ultimi anni si sono moltiplicati gli interventi di installazione di fotovoltaico in edilizia libera, spesso abbinati a sistemi di accumulo e pompe di calore, spesso incentivati con Superbonus, Ecobonus o Conto Termico. Tutti questi impianti — anche se correttamente autorizzati sotto il profilo edilizio e già in esercizio — devono ora essere censiti tramite il nuovo strumento.
Per le installazioni future, ovvero quelle realizzate dopo il 17 luglio 2026, il termine dei 5 giorni è immediatamente operativo e non ammette deroghe.
Come si presenta il Modello Unico FER: modalità operative
La comunicazione avviene in via telematica attraverso il portale istituzionale del MASE. Il committente, o l'impresa installatrice che agisce per suo conto, accede al portale e compila il modello standardizzato fornendo le informazioni essenziali sull'impianto (tipologia, potenza installata, ubicazione, data di messa in funzione) e sull'immobile su cui è installato.
I dati principali richiesti includono in linea generale:
- Dati identificativi del committente (o dell'impresa delegata);
- Tipologia di impianto (fotovoltaico, accumulo, pompa di calore, ecc.);
- Potenza nominale dell'impianto;
- Localizzazione dell'impianto (indirizzo e dati catastali dell'immobile);
- Data di entrata in funzione dell'impianto;
- Eventuali dati tecnici aggiuntivi richiesti per ciascuna tecnologia FER.
Nel caso di impianti multi-tecnologia (es. fotovoltaico + accumulo + pompa di calore), il modello va compilato in tutte le sezioni pertinenti: non è previsto un invio separato per ogni componente, il che semplifica l'adempimento per chi installa sistemi integrati.
Il portale MASE di riferimento per l'invio è accessibile attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per eventuali dettagli sulle modalità operative aggiornate si raccomanda di consultare la sezione dedicata alle fonti rinnovabili e al D.Lgs. 190/2024.
Rapporto con gli altri obblighi: edilizi, energetici e catastali
Un aspetto fondamentale che occorre chiarire è che il Modello Unico FER non sostituisce nessun altro adempimento già previsto dalla normativa vigente. Chi installa un impianto FER in edilizia libera deve comunque verificare la sussistenza di ulteriori obblighi in parallelo.
Sul piano edilizio e urbanistico: gli impianti in edilizia libera non richiedono SCIA o permesso di costruire, ma in presenza di vincoli paesaggistici (zone protette, centri storici, aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004) potrebbe essere necessaria un'autorizzazione della Soprintendenza. A Roma e nel Lazio questo aspetto è particolarmente rilevante, dato l'esteso sistema di vincoli che interessa larga parte del territorio comunale e provinciale.
Sul piano della connessione alla rete: l'installazione di un impianto fotovoltaico con immissione in rete richiede, separatamente, la gestione della pratica di connessione con il distributore di zona (per Roma, tipicamente Areti SpA, ex Acea Distribuzione). Il Modello Unico FER non assolve questa funzione.
Sul piano catastale: come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 giugno 2026, l'installazione di un impianto fotovoltaico o di una pompa di calore non comporta automaticamente l'obbligo di aggiornare la rendita catastale tramite DOCFA. L'obbligo di variazione catastale scatta solo se l'intervento ha modificato in modo rilevante la consistenza o il classamento dell'unità immobiliare. Il tecnico incaricato dovrà effettuare questa verifica caso per caso.
Sul piano degli incentivi: chi ha acceduto al Conto Termico 3.0 (DM MASE 7 agosto 2025) o all'Ecobonus 2026 deve mantenere la documentazione tecnica e rispettare gli obblighi di comunicazione al GSE previsti da quei meccanismi incentivanti, che restano distinti dal Modello Unico FER.
Conclusioni: riepilogo, scadenze e azioni da intraprendere
Il Modello Unico FER rappresenta un nuovo adempimento burocratico che, pur non essendo oneroso dal punto di vista tecnico, richiede attenzione nei tempi e nelle modalità di trasmissione. Di seguito il riepilogo dei punti essenziali.
Scadenze da ricordare:
- Impianti installati fino al 17 luglio 2026: 6 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative per inviare il Modello Unico FER (verificare la data esatta sul portale MASE);
- Impianti installati dopo il 17 luglio 2026: comunicazione obbligatoria entro 5 giorni dall'entrata in funzione.
Azioni concrete per il proprietario di casa:
- Verificare se nel proprio immobile sono presenti impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore o altri FER installati in edilizia libera;
- Controllare se la comunicazione al MASE tramite Modello Unico FER è già stata presentata dall'impresa installatrice o se è ancora da fare;
- In caso di impianto già installato prima del 17 luglio 2026, procedere alla comunicazione entro il termine transitorio di 6 mesi;
- Per le nuove installazioni, inserire l'adempimento del Modello Unico FER nel piano di lavoro dell'impresa installatrice, preferibilmente prevedendo una delega scritta;
- Verificare separatamente la sussistenza di vincoli paesaggistici e la necessità di eventuali aggiornamenti catastali.
Fonti di riferimento:
- D.Lgs. 8 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER) – Normattiva
- MASE – Portale istituzionale per la comunicazione degli impianti FER: www.mase.gov.it
- GSE – Documenti FER-X Definitivo (D.M. 18 giugno 2026, DD n. 82 del 7 agosto 2026): www.gse.it
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026 (obblighi catastali post-lavori): www.agenziaentrate.gov.it
- CNA Valle d'Aosta – Nota operativa «Impianti FER, nuovo Modello Unico» (24 agosto 2026): www.cna.vda.it
Lo Studio Tecnico Corsi è a disposizione per assistere proprietari, condomini e imprese nella corretta gestione di tutti gli adempimenti connessi all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, dalla verifica dei vincoli edilizi e paesaggistici fino all'invio del Modello Unico FER e alla gestione delle pratiche catastali.


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