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Normativa

Fotovoltaico vietato nelle zone agricole: la Corte Costituzionale conferma il divieto

La sentenza n. 127/2026 chiude la porta ai pannelli a terra sui terreni agricoli ma lascia aperta quella dell'agrivoltaico: ecco cosa possono fare proprietari e imprenditori.

La sentenza della Corte Costituzionale: di che cosa si tratta

Con la sentenza n. 127 del 15 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti delle norme che vietano l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

Le disposizioni oggetto del giudizio erano:

  • Art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 101/2024;
  • Art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico sulle Fonti di Energia Rinnovabile – FER), e successive modificazioni.

In sintesi, la Corte ha stabilito che il divieto supera il vaglio di costituzionalità: il legislatore ha operato un bilanciamento ragionevole tra la promozione della transizione energetica e la tutela del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture e della biodiversità, tutti valori protetti dalla Costituzione (artt. 3 e 9).

Cosa vieta concretamente la norma

Il divieto riguarda esclusivamente i pannelli fotovoltaici con moduli posizionati direttamente sul terreno nelle zone qualificate come agricole dai piani urbanistici vigenti. Non si tratta, quindi, di un divieto assoluto di installare impianti solari sui terreni rurali, ma di una limitazione specifica alla tipologia più invasiva di impianto.

La Corte ha chiarito un punto fondamentale: ciò che conta è la classificazione urbanistica del terreno, non il suo concreto utilizzo al momento della domanda. Un campo incolto da anni, o temporaneamente abbandonato, rimane zona agricola ai fini del divieto se il piano regolatore lo qualifica come tale. Questo principio è destinato a incidere in modo rilevante su molte aree periurbane del Lazio e del territorio romano, dove ampi appezzamenti classificati come agricoli sono spesso oggetto di proposte di installazione di impianti energetici.

Sono pertanto vietati:

  • Impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, qualunque sia la potenza;
  • Impianti che sottraggono in modo permanente suolo alla possibile destinazione colturale.

Sono invece consentiti su tali aree gli impianti fotovoltaici installati su edifici rurali esistenti (capannoni, stalle, serre) e, con condizioni specifiche, gli impianti agrivoltaici.

L'alternativa consentita: l'agrivoltaico

La sentenza n. 127/2026 ribadisce che il divieto non tocca gli impianti agrivoltaici, purché realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo e compatibili con la prosecuzione delle attività colturali e pastorali.

La definizione normativa di agrivoltaico è oggi contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 190/2024, come modificato dal D.L. 175/2025 (conv. L. 4/2026): si tratta di un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

I requisiti operativi essenziali sono:

  • Asseverazione preventiva di un professionista abilitato che attesti l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile del terreno (art. 11-bis, comma 2, D.Lgs. 190/2024);
  • Almeno il 70% della superficie del sistema agrivoltaico deve restare destinata all'attività agricola;
  • Controlli ex post da parte del Comune nei cinque anni successivi all'entrata in esercizio per verificare la persistente idoneità agropasstorale del sito.

Dal punto di vista autorizzativo, il D.Lgs. 190/2024 (come modificato da D.Lgs. 178/2025 e L. 4/2026) prevede tre regimi:

| Tipologia | Regime | |---|---| | Agrivoltaico fino a 5 MW con continuità agricola | Attività libera + comunicazione preventiva | | Agrivoltaico da 5 a 10 MW, o in aree con vincoli non assoluti | Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) al Comune | | Impianti di potenza superiore o in aree vincolate | Autorizzazione Unica (AU) regionale o ministeriale |

Il quadro degli incentivi: il decreto FER X

Parallelamente alla sentenza, dal 7 agosto 2026 è in vigore il Decreto FER X (DM MASE n. 194 del 18 giugno 2026), che apre una nuova fase di incentivazione per le fonti rinnovabili fino al 2030 con un contingente complessivo di 37,15 GW.

Per i proprietari di terreni e gli imprenditori agricoli le principali opportunità sono:

  • Accesso diretto al meccanismo di incentivo (senza gara) per gli impianti fino a 1 MW; i lavori devono essere stati avviati dopo il 7 agosto 2026;
  • Prima procedura competitiva: richiesta di qualifica preliminare presentabile dal 25 agosto 2026, con scadenza entro il 30 settembre 2026;
  • Correttivo tariffario di 27 €/MWh per impianti che sostituiscono coperture in eternit o amianto su edifici rurali;
  • Cumulo con contributi in conto capitale fino al 40% del costo dell'investimento per impianti di nuova costruzione, a determinate condizioni.

Si ricorda che il FER X disciplina gli incentivi economici, mentre la localizzazione degli impianti sui terreni agricoli continua a dipendere dalla normativa urbanistica e dalle aree idonee definite a livello nazionale e regionale: i due piani normativi vanno verificati congiuntamente prima di avviare qualsiasi progetto.

Cosa fare se possiedi un terreno agricolo nel Lazio

Per i proprietari di fondi agricoli nel Lazio – una regione caratterizzata da vasti territori classificati come zone E nei piani regolatori – la sentenza n. 127/2026 ha conseguenze pratiche immediate:

  1. Verificare la classificazione urbanistica del terreno: occorre consultare lo strumento urbanistico del Comune (PRG o Piano Strutturale) e accertare se l'area è classificata come zona agricola. Questa verifica è il punto di partenza obbligato.
  2. Escludere il fotovoltaico a terra: se l'area è classificata agricola, qualsiasi progetto di impianto con moduli a terra è illegittimo, indipendentemente dal grado di produttività del fondo.
  3. Valutare l'agrivoltaico: se si vuole produrre energia rinnovabile mantenendo la destinazione agricola, la strada percorribile è quella dell'impianto agrivoltaico, a condizione che siano rispettati i requisiti di continuità colturale e sia predisposta l'asseverazione di un tecnico abilitato.
  4. Sfruttare gli edifici esistenti: i capannoni rurali, le stalle, i fienili e le serre già presenti sul fondo possono ospitare impianti fotovoltaici sulle coperture senza i vincoli previsti per il suolo agricolo.
  5. Verificare le aree idonee regionali: la Regione Lazio ha definito, in attuazione del D.Lgs. 190/2024, le aree idonee all'installazione di impianti FER; alcune zone possono ricevere un trattamento più favorevole anche in presenza di classificazione agricola.

Conclusioni

La sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 15 luglio 2026 mette un punto fermo su una questione che agitava il settore energetico e quello immobiliare-agricolo da due anni: il fotovoltaico con moduli a terra è vietato nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, e questa norma è pienamente conforme alla Costituzione.

I punti da ricordare:

  • Il divieto si applica a tutti gli impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo nelle zone urbanisticamente classificate come agricole, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fondo;
  • La classificazione urbanistica è il criterio dirimente, non lo stato fisico del terreno;
  • L'agrivoltaico rimane consentito, ma richiede il rispetto di condizioni precise (continuità agricola, asseverazione professionale, almeno il 70% di superficie agricola, controlli comunali quinquennali);
  • Il decreto FER X (DM MASE n. 194/2026) offre incentivi concreti per chi vuole realizzare impianti rinnovabili compatibili con la normativa, con accesso diretto per impianti fino a 1 MW e scadenza per la qualifica preliminare al 30 settembre 2026;
  • Per i terreni agricoli del Lazio è indispensabile una verifica preliminare della classificazione urbanistica e delle aree idonee regionali prima di avviare qualsiasi progetto.

Chi si trova di fronte a un progetto di installazione su terreno agricolo – sia come proprietario sia come investitore – deve oggi muoversi con grande cautela, verificando in sequenza: classificazione urbanistica, requisiti agrivoltaici, iter autorizzativo e accesso agli incentivi.

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Fonti e riferimenti normativi

Lo Studio Tecnico Corsi assiste proprietari di terreni agricoli, imprenditori e investitori nella verifica della classificazione urbanistica dei fondi, nell'analisi della fattibilità di impianti agrivoltaici, nella predisposizione delle asseverazioni tecniche richieste dalla legge e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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