Antincendio nelle strutture sanitarie: proroga al 2027 e 2029 con la L. 152/2026
La Legge 152/2026 sposta di un anno le ultime scadenze del piano di adeguamento antincendio per ospedali, RSA e case di cura: ecco chi può beneficiarne e a quali condizioni.
Il quadro normativo di partenza: il DM 19 marzo 2015
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002 e non ancora completamente adeguate agli standard antincendio previsti da quel decreto, sono da oltre un decennio soggette a un programma pluriennale di adeguamento.
Il riferimento normativo centrale è il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015, che ha fissato un piano a fasi progressive — denominate con le lettere da a) a e) — per consentire a ospedali, cliniche, case di cura, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e strutture analoghe di adeguarsi ai requisiti di prevenzione incendi senza interruzioni traumatiche dell'attività. Ogni fase impone specifici lavori o adempimenti documentali: dall'installazione di rilevatori di fumo al compartimentare le strutture, fino al completamento integrale dell'adeguamento su tutta la superficie.
Nel corso degli anni le ultime fasi di questo piano sono state più volte prorogate, da ultimo con l'articolo 2, comma 9-bis, del D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023, che aveva già posticipato le scadenze delle fasi finali. Le proroghe si sono rese necessarie per le difficoltà oggettive di cantierizzare interventi complessi in strutture che non possono fermare la propria attività e che spesso operano in edifici storici o vincolati.
La novità della L. 152/2026: le nuove scadenze
Con l'articolo 13-octies della Legge 7 agosto 2026, n. 152 — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 e in vigore dal 21 agosto 2026 — il legislatore ha concesso un ulteriore anno alle strutture ancora in difficoltà con le ultime due fasi del piano, spostando le scadenze nel modo seguente:
| Fase del DM 19 marzo 2015 | Scadenza precedente | Nuova scadenza | |---|---|---| | Art. 2, c. 1, lett. d) — ulteriore adeguamento | 24 aprile 2026 | 24 aprile 2027 | | Art. 2, c. 2, lett. d) — adeguamento per lotti al 70% della superficie | 24 aprile 2026 | 24 aprile 2027 | | Art. 2, c. 1, lett. e) — completamento dei requisiti restanti | 24 aprile 2028 | 24 aprile 2029 | | Art. 2, c. 2, lett. e) — adeguamento al 100% della superficie | 24 aprile 2028 | 24 aprile 2029 |
La proroga non è automatica e non riguarda tutte le strutture: per beneficiarne è indispensabile che la struttura sanitaria abbia aderito al piano di adeguamento previsto dal DM 19 marzo 2015 e che sia già in regola con gli adempimenti delle fasi precedenti (fasi a, b e c). Chi non ha completato le prime fasi non può invocare la nuova proroga per le ultime. Fonte: Ingenio-Web.it.
Chi è coinvolto: strutture sanitarie e socio-sanitarie
Il campo di applicazione dell'art. 2 del DM 19 marzo 2015 comprende le strutture che erogano prestazioni:
- in regime di ricovero ospedaliero (ospedali, cliniche private, case di cura accreditate);
- in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno con più di 25 posti letto (RSA, case di riposo, strutture riabilitative, comunità terapeutiche, centri diurni per anziani e disabili);
- esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002 e non ancora completamente adeguate alle prescrizioni antincendio di tale decreto.
Sono quindi escluse le strutture nuove, quelle con 25 posti letto o meno, e quelle che erano già completamente adeguate prima del 2002. Per le strutture del Lazio e di Roma — che comprende numerosi ospedali pubblici e privati, oltre a centinaia di RSA e strutture residenziali — questa proroga è particolarmente significativa, considerando la complessità del patrimonio edilizio storico che spesso caratterizza queste strutture e le difficoltà di pianificazione dei cantieri in ambienti sensibili.
In parallelo, si ricorda che la Legge 152/2026 (art. 13-octies) si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione: dal 25 settembre 2026 scadono i Nulla Osta Transitori (NOT) per i Tecnici Manutentori Qualificati degli impianti antincendio (ai sensi del DM 1° settembre 2021, già oggetto di un articolo precedente), e il 9 luglio 2026 è entrata in vigore la nuova UNI 11224:2026 sui sistemi di rivelazione incendi, che riduce da sei a tre anni il periodo entro cui completare la verifica generale degli impianti.
Attenzione: la proroga non sospende altri obblighi
Un errore frequente è confondere la proroga delle fasi del DM 19 marzo 2015 con una moratoria generale sugli obblighi di prevenzione incendi. Le due cose sono radicalmente diverse.
La proroga riguarda soltanto il completamento delle ultime fasi del piano di adeguamento strutturale e impiantistico previsto da quel decreto specifico. Nel frattempo restano pienamente in vigore:
- gli obblighi di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio esistenti (estintori, idranti, rilevatori di fumo), che devono essere eseguiti da Tecnici Manutentori Qualificati patentati dai VVF a partire dal 25 settembre 2026;
- la SCIA antincendio e i rinnovi periodici previsti dal DPR 151/2011 per le strutture in categoria B e C;
- il piano di emergenza e le esercitazioni antincendio periodiche;
- le verifiche sugli impianti di rivelazione incendi secondo la UNI 11224:2026, con la nuova cadenza triennale per la verifica generale;
- il rispetto delle norme di esercizio (porte antincendio mantenute chiuse, vie di esodo libere, segnaletica di sicurezza integra).
La proroga, in sintesi, sposta le scadenze dei lavori edilizi e impiantistici che richiedono cantieri complessi, ma non autorizza in alcun modo l'abbandono della manutenzione corrente o il mancato rinnovo dei documenti di sicurezza.
Le condizioni per beneficiare della proroga: cosa verificare subito
Per capire se la propria struttura può beneficiare delle nuove scadenze introdotte dalla L. 152/2026, il gestore o il responsabile tecnico deve effettuare una verifica documentale in quattro passaggi:
- Verificare di rientrare nel campo di applicazione del DM 19 marzo 2015, art. 2: struttura esistente al momento dell'entrata in vigore del DM 18 settembre 2002, con più di 25 posti letto in regime di ricovero o residenziale continuativo.
- Controllare di aver aderito al piano di adeguamento nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa, con le comunicazioni e le certificazioni depositate presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente.
- Accertare il completamento delle fasi a), b) e c): solo chi è in regola con le prime tre fasi può invocare la proroga delle fasi d) ed e). Chi fosse ancora indietro con le fasi iniziali deve confrontarsi urgentemente con un tecnico abilitato.
- Aggiornare il cronoprogramma dei lavori tenendo conto delle nuove scadenze: fase d) entro il 24 aprile 2027, fase e) entro il 24 aprile 2029.
Si consiglia di formalizzare un aggiornamento del Piano di Adeguamento con il tecnico incaricato e di comunicarlo preventivamente al Comando VVF, anche al fine di dimostrare la continuità del percorso in caso di ispezione. Il Ministero dell'Interno, tramite la Circolare n. 10910/2026, ha d'altra parte già annunciato un rafforzamento dell'attività ispettiva sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie nel 2026.
Conclusioni
La Legge 152/2026 (GU n. 192 del 20 agosto 2026, in vigore dal 21 agosto 2026), tramite il suo art. 13-octies, offre un'importante boccata di ossigeno alle strutture sanitarie e socio-sanitarie con oltre 25 posti letto che stavano affrontando le ultime fasi del piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015.
Riepilogo delle nuove scadenze:
- Fase d) — adeguamento ulteriore e adeguamento per lotti al 70% della superficie: 24 aprile 2027 (era il 24 aprile 2026)
- Fase e) — completamento totale e adeguamento al 100% della superficie: 24 aprile 2029 (era il 24 aprile 2028)
Azioni da intraprendere subito:
- Verificare di rientrare nel campo di applicazione del DM 19 marzo 2015.
- Accertare il completamento delle fasi a), b) e c), condizione imprescindibile per usufruire della proroga.
- Aggiornare il cronoprogramma dei lavori in collaborazione con il tecnico abilitato.
- Mantenere integra tutta la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio, inclusa l'adozione del Tecnico Manutentore Qualificato dal 25 settembre 2026.
- Tenere monitorata la nuova UNI 11224:2026, che riduce a tre anni la frequenza della verifica generale dei sistemi di rivelazione incendi.
Lo Studio Tecnico Corsi è a disposizione di strutture sanitarie, RSA, case di cura e gestori di immobili socio-sanitari per la verifica della posizione rispetto al piano di adeguamento, la redazione o l'aggiornamento del cronoprogramma tecnico e il coordinamento con i Vigili del Fuoco.
---
Fonti e riferimenti normativi
- Legge 7 agosto 2026, n. 152, GU n. 192 del 20 agosto 2026 (conversione D.L. 107/2026): leggi.edilizia.com
- Art. 13-octies L. 152/2026 — Proroga adeguamento antincendio strutture sanitarie
- Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 — Piano di adeguamento antincendio strutture sanitarie
- Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002 — Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (termine di riferimento per la preesistenza delle strutture)
- D.L. 198/2022, art. 2, comma 9-bis, convertito dalla Legge 14/2023 — Precedente proroga
- DM 1° settembre 2021 — Tecnico Manutentore Qualificato VVF
- UNI 11224:2026 — Controllo iniziale e manutenzione sistemi di rivelazione incendi (in vigore dal 9 luglio 2026)
- Analisi tecnica: Ingenio-Web.it — Antincendio ospedali: proroga al 2027 e 2029


Commenti
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare.