Rinnovabili obbligatorie negli edifici dal 3 agosto 2026: cosa cambia
Il D.Lgs. 5/2026 impone quote minime di energia da fonti rinnovabili per ogni nuova costruzione e ristrutturazione importante: ecco le regole operative, le soglie per tipo di intervento e le deroghe previste.
La novità: dal 3 agosto 2026 cambiano le regole per costruire e ristrutturare
Dal 3 agosto 2026 chiunque presenti una domanda di titolo edilizio — permesso di costruire, SCIA o CILA nei casi applicabili — per una nuova costruzione o per una ristrutturazione importante deve rispettare obblighi precisi sull'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nell'edificio.
La base normativa è il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce in Italia la Direttiva europea RED III (Direttiva UE 2023/2413), modificando l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 in materia di promozione delle energie rinnovabili. Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma il nuovo Allegato III si applica alle pratiche edilizie presentate a partire dal 3 agosto 2026 (ossia 180 giorni dopo l'entrata in vigore). Le pratiche depositate entro il 2 agosto restano soggette alla disciplina precedente.
Si tratta di un cambio strutturale: non di un incentivo opzionale, ma di un obbligo di legge che il progettista deve verificare e attestare nella relazione tecnica allegata alla pratica edilizia.
Le quote obbligatorie: quanta energia rinnovabile serve e per quale intervento
Il nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021 distingue quattro scenari in base al tipo di intervento, fissando per ciascuno quote minime di copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili:
| Tipo di intervento | Rinnovabili termiche obbligatorie | |---|---| | Nuova costruzione | 60% dei consumi per acqua calda sanitaria e 60% della somma dei consumi per acqua calda + riscaldamento + raffrescamento | | Ristrutturazione importante di 1° livello | 40% dei consumi per acqua calda sanitaria e 40% della somma ACS + riscaldamento + raffrescamento | | Ristrutturazione importante di 2° livello | 15% dei consumi previsti per riscaldamento e raffrescamento | | Sola ristrutturazione dell'impianto termico | 15% dei consumi previsti per riscaldamento e raffrescamento |
Per gli edifici pubblici le percentuali sono maggiorate di 5 punti rispetto a quelle indicate.
Oltre alle rinnovabili termiche, in tutti i casi elencati è previsto anche l'obbligo di installare una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili (ad esempio un impianto fotovoltaico), calcolata con la formula P = k × S, dove:
- k = 0,025 per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione;
- k = 0,05 per le nuove costruzioni;
- S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, espressa in m².
Una ristrutturazione importante di primo livello è quella che interessa oltre il 50% della superficie disperdente e comprende il rifacimento dell'impianto termico. La ristrutturazione di secondo livello interviene invece su oltre il 25% della superficie disperdente senza raggiungere tutti i requisiti del primo livello.
Quali impianti sono ammessi e cosa cambia per caldaie a gas e biomassa
Le pompe di calore (aria-aria, aria-acqua, geotermiche), i pannelli solari termici e i sistemi ibridi factory made (pompa di calore abbinata a caldaia a condensazione certificata) sono pienamente ammessi al soddisfacimento degli obblighi e continuano a essere incentivati attraverso il Bonus Ristrutturazione (detrazione IRPEF al 50% per l'abitazione principale, 36% per altri immobili) e il Conto Termico 3.0 del GSE.
La situazione è invece più complessa per le caldaie a gas e a biomassa. Il D.Lgs. 5/2026 introduce restrizioni specifiche sugli incentivi: non sono più agevolabili gli interventi che prevedono la sostituzione di impianti a gas o GPL con generatori esclusivamente a biomassa (stufe a pellet, caminetti, termocamini), salvo il caso in cui il nuovo apparecchio abbia emissioni di particolato primario non superiori a 1 mg/Nm³, standard raggiungibile solo da apparecchi di fascia alta certificati.
Restano invece ammissibili:
- la sostituzione di un impianto a biomassa con uno a biomassa più efficiente, purché certificato 5 stelle ambientali (DM 186/2017);
- la sostituzione di generatori a carbone o gasolio con impianti a biomassa che rispettino le soglie emissive;
- i sistemi ibridi e le pompe di calore, senza limitazioni.
Il semplice cambio del generatore — ad esempio la sostituzione della sola caldaia lasciando invariati distribuzione e radiatori — normalmente non costituisce una ristrutturazione dell'impianto termico ai sensi del decreto, come chiarito dal Ministero dell'Ambiente, e non fa quindi scattare automaticamente gli obblighi di integrazione rinnovabile.
Le deroghe: quando l'obbligo non si applica (e come documentarlo)
La normativa prevede la possibilità di esonero dagli obblighi nei casi in cui l'installazione degli impianti rinnovabili risulti:
- tecnicamente impraticabile (ad esempio per vincoli strutturali o di spazio);
- economicamente sproporzionata rispetto al valore dell'intervento;
- funzionalmente incompatibile con l'uso dell'edificio;
- incompatibile con vincoli storici, architettonici o paesaggistici imposti dalla normativa di tutela.
Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante per Roma e il Lazio, dove numerosi edifici ricadono nei perimetri della Città Storica del PRG di Roma, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), o interessate da vincoli idrogeologici e ambientali che limitano la posa di pannelli fotovoltaici o collettori solari in copertura.
Attenzione: la deroga non è automatica. Non è sufficiente che l'edificio sia storico o vincolato: il tecnico progettista deve motivare espressamente l'esonero nella relazione tecnica allegata alla pratica edilizia, indicando le ragioni specifiche che rendono l'integrazione impraticabile. Un'omissione o una motivazione generica potrebbe esporre il progetto a contestazioni in sede di controllo comunale o di collaudo.
Impatto sulle pratiche edilizie: titoli, sequenza e adempimenti
I nuovi obblighi si inseriscono nel normale iter del titolo edilizio: non è previsto un procedimento separato, ma il progettista deve verificare e attestare il rispetto delle quote rinnovabili nell'ambito della documentazione tecnica già richiesta dal SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) competente.
I passaggi pratici da seguire per le pratiche presentate dal 3 agosto 2026 sono:
- Classificare l'intervento (nuova costruzione, ristrutturazione di 1° o 2° livello, sola sostituzione dell'impianto termico) sulla base delle opere effettivamente progettate.
- Calcolare i consumi energetici previsti e verificare le quote minime di copertura rinnovabile applicabili.
- Dimensionare gli impianti (solare termico, pompa di calore, fotovoltaico, ibrido) in modo da soddisfare le percentuali obbligatorie.
- Redigere la relazione energetica con l'attestazione del rispetto degli obblighi, oppure la motivazione dell'eventuale deroga.
- Coordinare la pratica edilizia al SUE con quella strutturale su OPENGENIO (per il Lazio) e con l'eventuale pratica paesaggistica, quando l'intervento ricade in zona vincolata.
Nel Lazio, la modulistica edilizia aggiornata fa riferimento alla determinazione regionale n. G05745 del 9 maggio 2025, disponibile sul portale della Regione Lazio. Le pratiche strutturali legate agli interventi con rilevanza sismica sono gestite tramite la piattaforma regionale OPENGENIO, secondo il Regolamento regionale n. 26/2020.
Conclusioni
Il D.Lgs. 5/2026 segna un passaggio rilevante nella disciplina edilizia italiana: le fonti rinnovabili non sono più soltanto un'opzione premiata con incentivi, ma un requisito obbligatorio per accedere al titolo edilizio, in tutti i casi in cui si costruisce ex novo o si ristruttura in modo significativo.
Riepilogo dei punti chiave da ricordare:
- La norma si applica alle pratiche edilizie presentate dal 3 agosto 2026 in poi; quelle depositate entro il 2 agosto sono soggette alla disciplina precedente.
- Le quote obbligatorie variano dal 15% (ristrutturazione impianto termico o 2° livello) al 60% (nuova costruzione), con +5 punti per gli edifici pubblici.
- È previsto anche un obbligo di potenza elettrica minima da rinnovabili (formula P = k × S).
- La sostituzione della sola caldaia senza modifiche sostanziali all'impianto non rientra di norma nell'obbligo.
- Le deroghe per vincoli paesaggistici o tecnici esistono, ma devono essere motivate per iscritto dal tecnico.
- Per gli edifici in centro storico o vincolati a Roma e nel Lazio è indispensabile una verifica preventiva con il progettista prima di presentare qualsiasi domanda.
Azioni da intraprendere prima di avviare i lavori:
- Verificare con un tecnico abilitato la classificazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 5/2026.
- Aggiornare il progetto energetico e dimensionare gli impianti rinnovabili necessari.
- Controllare l'eventuale presenza di vincoli paesaggistici, culturali o ambientali sull'immobile.
- Verificare la compatibilità con gli incentivi fiscali vigenti (Bonus Ristrutturazione, Conto Termico 3.0).
Lo Studio Tecnico Corsi è disponibile per analizzare la situazione specifica del vostro immobile, verificare la classificazione dell'intervento, redigere la documentazione energetica richiesta e coordinarsi con il SUE di competenza per una pratica edilizia conforme alle nuove regole.
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Fonti e riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 – Recepimento Direttiva RED III – modifica Allegato III del D.Lgs. 199/2021
- Direttiva UE 2023/2413 (RED III) – Promozione energie rinnovabili
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – Disciplina rinnovabili in Italia
- La Nazione – Energie rinnovabili, in vigore i nuovi obblighi (17 agosto 2026)
- EnergiaDalLegno.it – Rinnovabili negli edifici: cosa cambia dal 3 agosto 2026
- Regione Lazio – Determinazione n. G05745 del 9 maggio 2025 – Modulistica edilizia aggiornata
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico Edilizia – artt. 93, 94, 94-bis (disciplina sismica)
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio


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