Accesso agli atti edilizi 2026: cosa può chiedere il cittadino al Comune
Rilievi, misurazioni, verbali di sopralluogo: dopo la sentenza TAR Lazio n. 14282/2026 e la riforma della legge sul procedimento, il diritto di accesso ai documenti edilizi diventa più forte e azionabile.
Il problema: il Comune non risponde, il vicino costruisce, il cittadino non sa come tutelarsi
Capita con una certa frequenza: un vicino avvia dei lavori, le opere sembrano eccedere i limiti del titolo edilizio, eppure il Comune non risponde alle segnalazioni e non consegna i documenti richiesti. Oppure, al contrario, si è acquistato un immobile e si vogliono verificare le pratiche storiche depositate presso il Municipio. In entrambi i casi la domanda è la stessa: cosa può concretamente chiedere un cittadino alla pubblica amministrazione in materia edilizia, e in che tempi?
La risposta è oggi più chiara grazie a due eventi recenti che si intrecciano: la sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 14282/2026, pubblicata il 14 agosto 2026, e la riforma della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, entrata in vigore il 21 aprile 2026 con il D.L. 19/2026 convertito dalla L. 50/2026. Insieme, queste due fonti delineano un quadro più garantista per il cittadino, ma richiedono che la richiesta sia formulata in modo preciso e documentato.
La sentenza TAR Lazio n. 14282/2026: il Comune deve consegnare rilievi e misurazioni
Il TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 14282/2026, pubblicata il 14 agosto 2026, ha affrontato un caso paradigmatico: una proprietaria di immobile aveva segnalato al Comune la presenza di superfici eccedenti rispetto al titolo edilizio del vicino. Il Comune aveva già ricevuto in precedenza una condanna dal TAR ad eseguire verifiche tecniche e a consegnare i documenti alla ricorrente, ma non aveva adempiuto.
Il tribunale amministrativo ha ribadito con fermezza i seguenti principi:
- Una sentenza esecutiva del TAR deve essere rispettata anche se è stata impugnata in appello, a meno che il giudice d'appello non ne abbia sospeso gli effetti con apposita ordinanza cautelare.
- Il Comune ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria con strumenti tecnici adeguati (non basta una verifica approssimativa quando si discute di quote, superfici e altezze).
- La pubblica amministrazione deve consentire l'accesso ai rilievi e alle misurazioni già individuati dalla precedente sentenza, compresi verbali di sopralluogo, quote altimetriche del piano di calpestio e quota stradale.
- Il termine assegnato al Comune per adempiere è di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, la parte potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta.
È importante precisare che la sentenza non attribuisce un diritto illimitato: l'accesso riguarda documenti specifici e individuati, non una richiesta generica di ispezionare qualsiasi atto. Occorre quindi identificare con precisione la pratica edilizia, la data del sopralluogo, le misurazioni richieste e la ragione per cui si ha interesse a conoscerle.
La riforma della L. 241/1990: silenzio-assenso più forte e attestazione automatica
In parallelo alla giurisprudenza, il D.L. 19/2026 convertito dalla L. 50/2026 (testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2026, in vigore dal 21 aprile 2026) ha modificato la Legge n. 241/1990 su due punti rilevanti per le pratiche edilizie.
1. Il silenzio-assenso diventa più difficile da negare. Il nuovo testo dell'art. 20, comma 1, terzo periodo, stabilisce che il silenzio-assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili. In tutti gli altri casi, decorso il termine procedimentale, la domanda si intende accolta. Questa regola vale anche per il permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, con i termini di 90 giorni (o 150 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, come Roma Capitale) già previsti dal Testo Unico Edilizia.
2. L'attestazione del silenzio-assenso è ora automatica e digitale. Il nuovo art. 20, comma 2-bis, L. 241/1990 impone all'amministrazione di rilasciare in via telematica e automatica un'attestazione del decorso dei termini. Se l'ufficio non vi provvede entro 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso, il privato può sostituire l'attestazione con una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) o con una dichiarazione del progettista abilitato.
In ambito edilizio restano esclusi dall'applicazione automatica del silenzio-assenso gli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, storico-artistici, sismici o idrogeologici, per i quali l'iter segue le regole della conferenza di servizi o richiede i pareri preventivi degli enti preposti.
Tipologie di accesso agli atti: documentale, civico semplice e civico generalizzato
In materia edilizia, le forme di accesso ai documenti comunali sono tre, disciplinate da fonti diverse, e si distinguono per i requisiti richiesti e per i documenti ottenibili.
Accesso documentale (artt. 22-25, L. 241/1990) È lo strumento ordinario. Richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento: ad esempio, il vicino confinante che vuole verificare il titolo edilizio di un'opera che potrebbe violare le distanze legali. Non è necessario conoscere il numero di protocollo di ogni atto, ma la richiesta non può essere generica o meramente esplorativa. In caso di diniego o silenzio (il silenzio equivale a rigetto dopo 30 giorni), il ricorso al TAR va proposto entro 30 giorni con il rito speciale dell'art. 116 del codice del processo amministrativo.
Accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013) Riguarda i dati e i documenti che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare ma non ha pubblicato. Per le pratiche edilizie ha un ambito applicativo limitato.
Accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013) Consente di conoscere atti e documenti ulteriori, anche in assenza di uno specifico interesse personale, nei limiti delle eccezioni previste dalla legge. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, si può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente, che decide entro 20 giorni.
Documenti tipicamente richiedibili su una pratica edilizia:
- Permesso di costruire o SCIA con elaborati allegati
- Rilievi e misurazioni effettuati in occasione di sopralluoghi
- Verbali di sopralluogo della polizia municipale o degli uffici tecnici
- Quote altimetriche e planimetrie depositate
- Comunicazioni tra il privato e il Comune relative alla pratica
Come presentare la richiesta: moduli, PEC, tempi e cosa scrivere
Una richiesta di accesso agli atti edilizi ben formulata aumenta significativamente le probabilità di ottenere risposta nei tempi di legge ed evita di incorrere in dinieghi formali che poi devono essere impugnati. Le indicazioni operative che seguono tengono conto sia della normativa vigente sia delle prassi dei Comuni del Lazio, incluso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di Roma Capitale.
Cosa indicare nella richiesta:
- Generalità del richiedente e, se diverso, del soggetto rappresentato
- Identificazione precisa dei documenti: indicare la pratica edilizia (numero di protocollo, indirizzo dell'immobile, tipo di titolo), la data o il periodo del sopralluogo, le specifiche misurazioni o quote di interesse
- Esposizione dell'interesse: spiegare in modo sintetico ma chiaro il collegamento tra il documento e la propria posizione giuridica (es. proprietà confinante, controversia in atto, verifica pre-acquisto)
- Modalità di ricezione preferita: copia digitale via PEC o copia cartacea
Come trasmettere la richiesta: Inviare tramite PEC all'indirizzo istituzionale del SUE o del Protocollo generale del Comune, oppure consegnarla a mano con richiesta di ricevuta. Conservare sempre ricevute di consegna e allegati.
Tempi di risposta:
- Accesso documentale: 30 giorni. Decorso il termine senza risposta, si intende formato il silenzio-rigetto; da quel momento decorrono 30 giorni per il ricorso al TAR.
- Accesso civico generalizzato: 30 giorni, con possibilità di riesame al RPCT dell'ente.
Rimedi in caso di inerzia o diniego:
- Potere sostitutivo (art. 2, commi 9-bis e 9-ter, L. 241/1990): si può segnalare l'inerzia al titolare del potere sostitutivo dell'ente (individuato sul sito istituzionale) entro 20 giorni dalla scadenza del termine.
- Ricorso al TAR: rito speciale ex art. 116 c.p.a., termine di 30 giorni.
- Difensore civico o Commissione per l'accesso: in alternativa al ricorso giurisdizionale per l'accesso documentale.
Conclusioni
Il diritto di accesso agli atti edilizi è uno strumento concreto e azionabile, non una prerogativa riservata ai soli tecnici o ai legali. La sentenza TAR Lazio n. 14282/2026 (14 agosto 2026) ha confermato che il Comune è tenuto a consegnare rilievi, misurazioni e verbali di sopralluogo quando siano stati specificamente identificati dal cittadino richiedente, e che l'inerzia dell'amministrazione non è tollerata dal giudice amministrativo. La contestuale riforma della L. 241/1990 (in vigore dal 21 aprile 2026) rafforza il meccanismo del silenzio-assenso e introduce l'attestazione automatica digitale.
I punti chiave da ricordare:
- La richiesta deve identificare i documenti in modo preciso (pratica, data, tipologia di misurazioni).
- Il termine di risposta dell'amministrazione è di 30 giorni per l'accesso documentale.
- In caso di silenzio, il ricorso al TAR va proposto entro 30 giorni dalla formazione del silenzio-rigetto.
- Per il permesso di costruire, il silenzio-assenso si forma dopo 90 giorni (150 per Roma Capitale); ora l'attestazione è automatica e digitale.
- Gli immobili vincolati (paesaggisticamente, storico-artisticamente, sismicamente) sono esclusi dal silenzio-assenso automatico.
- È sempre consigliabile inviare le richieste tramite PEC, conservando le ricevute.
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Fonti e riferimenti normativi:
- TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, sentenza n. 14282/2026, 14 agosto 2026
- D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 50/2026, in vigore dal 21 aprile 2026 (riforma L. 241/1990, artt. 20, commi 1 e 2-bis)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22-25 (accesso documentale) e art. 20 (silenzio-assenso) – testo aggiornato su Normattiva
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico semplice e generalizzato)
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 20 (permesso di costruire e silenzio-assenso in edilizia)
- Art. 116 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) – rito speciale in materia di accesso
- Studio Legale Celotti – Silenzio della PA: rimedi 2026 (per approfondimento sulla riforma L. 241/1990)


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