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Normativa

Silenzio-assenso sul permesso di costruire: quando vale e come attestarlo

Se il Comune non risponde entro i termini di legge, il permesso si considera tacitamente rilasciato: ecco come funziona, quando non si applica e cosa fare in pratica a Roma e nel Lazio.

Che cos'è il silenzio-assenso edilizio e perché interessa a chi costruisce

Quando si presenta una domanda di permesso di costruire, il Comune ha l'obbligo di rispondere entro un termine stabilito dalla legge. Se non lo fa, la normativa non lascia il cittadino in un limbo: scatta il cosiddetto silenzio-assenso, ovvero una forma di accoglimento tacito della domanda che produce gli stessi effetti di un provvedimento espresso favorevole.

L'istituto è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), in combinato disposto con l'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo). Il principio di fondo è semplice: l'inerzia della Pubblica Amministrazione non può tradursi in un danno per il privato che ha presentato una domanda completa e regolare.

Questo meccanismo è di grande rilevanza pratica, soprattutto nelle grandi città come Roma, dove i tempi burocratici degli uffici SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) sono spesso lunghi. Conoscerlo permette a proprietari e tecnici di gestire con maggiore consapevolezza i procedimenti edilizi, sapendo esattamente quando il titolo può considerarsi formato e quali tutele sono disponibili.

I termini di legge: 90 giorni per i Comuni ordinari, 150 per Roma e le grandi città

La norma distingue due regimi temporali in base alla dimensione del Comune e alla complessità del progetto:

  • Fase istruttoria: il Responsabile del Procedimento ha 60 giorni dalla presentazione della domanda completa per formulare la proposta di provvedimento. Questo termine è raddoppiato a 120 giorni per i progetti particolarmente complessi o per i Comuni con più di 100.000 abitanti (tra cui Roma, Milano, Napoli).
  • Adozione del provvedimento: una volta formulata la proposta, il provvedimento definitivo deve essere emesso entro i successivi 30 giorni.
  • Interruzione dei termini: il termine può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione, esclusivamente per richiedere documenti integrativi. In tal caso, il conteggio riparte dall'inizio dalla data di ricezione della documentazione aggiuntiva.

In sintesi: se il Comune non notifica un provvedimento di diniego, il silenzio-assenso si perfeziona dopo 90 giorni complessivi per i Comuni ordinari, oppure dopo 150 giorni per i Comuni con più di 100.000 abitanti — come Roma — e per i progetti complessi.

Attenzione: il dies a quo (giorno di partenza del conteggio) è la data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Se la domanda era carente e il Comune ha richiesto integrazioni, il termine riparte dalla consegna dei documenti mancanti.

Cosa dice la giurisprudenza più recente: anche il progetto diforme può generare silenzio-assenso

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente consolidato e chiarito i confini dell'istituto, con esiti a volte sorprendenti per i non addetti ai lavori.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5746/2022 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la pronuncia n. 853/2025 hanno stabilito un principio dirompente: il silenzio-assenso si forma anche quando il progetto presenta profili di contrasto con le norme urbanistiche o gli strumenti edilizi comunali. L'eventuale illegittimità del permesso tacito non ne impedisce la nascita; lo rende semmai annullabile, ma soltanto attraverso il procedimento di autotutela.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha poi precisato, con la sentenza n. 1878/2026, un limite importante: la mancanza di documenti essenziali nella domanda impedisce la formazione del silenzio-assenso. Il titolo tacito si forma solo a fronte di una domanda strutturalmente completa; una presentazione lacunosa non fa decorrere il termine.

Un ulteriore chiarimento riguarda le aree vincolate (paesaggistiche, ambientali, culturali): in questi casi il silenzio-assenso non si forma automaticamente. La norma esige che i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo — come la Soprintendenza per il vincolo paesaggistico — siano già stati acquisiti e allegati alla domanda. Solo a quel punto i termini procedimentali decorrono con effetto assenso.

Cosa succede dopo: il Comune può ancora bloccare i lavori? I limiti dell'autotutela

Una volta perfezionato il silenzio-assenso, il potere ordinario del Comune di provvedere si esaurisce. L'ufficio tecnico non può più emettere un diniego tardivo come se nulla fosse. L'unica via legale percorribile è l'avvio di un procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela, disciplinato dall'art. 21-nonies della L. 241/1990.

Perché l'autotutela sia legittima devono coesistere tre condizioni:

  • Illegittimità originaria: la SCIA o la domanda devono essere affette da vizi sostanziali di contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione;
  • Interesse pubblico concreto e attuale: l'amministrazione deve motivare esplicitamente le ragioni di interesse pubblico prevalente, bilanciandole con il legittimo affidamento del privato;
  • Rispetto del termine di legge: l'intervento in autotutela deve avvenire entro 12 mesi dalla formazione del titolo tacito.

Questo assetto è stato confermato anche per i procedimenti avviati con SCIA dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5210 del 30 giugno 2026, che ha ribadito come il Comune non possa esercitare l'autotutela in modo arbitrario o ritorsivo, ma debba rispettare rigorosamente il contraddittorio con il privato.

Il proprietario o il tecnico che ricevono un avvio di procedimento in autotutela hanno quindi il diritto di partecipare attivamente, presentare memorie e documenti, eccepire vizi procedurali e difendere la regolarità del titolo.

Come attestare e documentare il silenzio-assenso: la procedura pratica

Il silenzio-assenso produce effetti giuridici, ma per poterlo utilizzare in modo sicuro — ad esempio per avviare i lavori, stipulare un atto notarile o rivolgersi a una banca — è necessario documentarlo formalmente.

La procedura principale prevede due strade:

  1. Richiesta di attestazione al Comune: ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della L. 241/1990, è possibile presentare una richiesta formale allo sportello edilizio competente. Il Comune è tenuto a rilasciare un'attestazione telematica entro 10 giorni.
  1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: se il Comune non risponde neanche a questa richiesta (silenzio su silenzio), è possibile sostituire l'attestazione con una dichiarazione firmata dal richiedente o dal tecnico abilitato, che attesti la data di presentazione della domanda e il decorso regolare dei termini senza interruzioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

A Roma Capitale, data la mole di pratiche gestite dal SUE, la seconda soluzione è spesso quella più rapida in concreto. In ogni caso, è sempre prudente conservare tutta la documentazione: ricevute di presentazione, pec, protocolli, richieste di integrazioni e relative consegne. Questo materiale è fondamentale in caso di contestazioni successive.

Si ricorda infine che il silenzio-assenso non dispensa dall'obbligo di acquisire preventivamente eventuali autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta sismici, pareri ARPA o VV.F., che devono essere allegati alla domanda originaria.

Conclusioni: i punti chiave da ricordare e come muoversi

Il silenzio-assenso sul permesso di costruire è uno strumento giuridicamente efficace, ma va gestito con precisione. Ecco un riepilogo operativo:

Termini da ricordare:

  • 90 giorni complessivi per i Comuni ordinari (60 giorni istruttoria + 30 adozione provvedimento);
  • 150 giorni per Comuni con più di 100.000 abitanti (come Roma) e per progetti complessi;
  • Il conteggio parte dalla domanda completa: documenti mancanti bloccano i termini;
  • Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta integrazioni, entro i primi 30 giorni.

Condizioni imprescindibili:

  • La domanda deve essere strutturalmente completa (Cons. Stato n. 1878/2026);
  • In presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o culturali, i relativi pareri devono essere già acquisiti e allegati prima che i termini scorrano con effetto assenso;
  • Il silenzio-assenso non si applica alle istanze di sanatoria edilizia, dove il silenzio equivale a diniego.

Azioni da intraprendere:

  • Tenere traccia documentale di ogni comunicazione con il Comune (PEC, protocolli, date);
  • Allo scadere dei termini, richiedere formalmente l'attestazione di silenzio-assenso allo sportello (risposta dovuta entro 10 giorni);
  • In mancanza, predisporre una dichiarazione sostitutiva firmata dal tecnico abilitato;
  • Se il Comune avvia un procedimento di autotutela, rispondere formalmente entro i termini con memorie e documenti, verificando i tre presupposti di legittimità (illegittimità originaria, interesse pubblico, termine 12 mesi).

Lo Studio Tecnico Corsi assiste proprietari, imprese e professionisti nella gestione delle pratiche edilizie a Roma e nel Lazio, dalla presentazione della domanda di permesso di costruire alla verifica dei termini procedimentali e alla risposta a eventuali procedimenti in autotutela.

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Fonti e riferimenti normativi:

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Ing. Federico CorsiFC
Ing. Federico Corsi
Studio Tecnico Corsi · Ingegneria civile

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